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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5815/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Andreoni era stato condannato in primo e secondo grado per: a) omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2008, con evasione di imposta pari a €218.465,00 (contestazione datata 30/09/2009 - capo a); b) occultamento di documenti contabili relativi ad acquisti intracomunitari da fornitori tedeschi per 2008 (€255.262,00) e 2009 (€14.400,00), contestato in data 05/12/2013 (capo b). In Cassazione deduceva (primo motivo) carenza di prova dell'effettività delle operazioni ai fini del reato di occultamento e (secondo motivo) errori nell'applicazione della recidiva e mancata dichiarazione di prescrizione dei reati. Contestualmente sosteneva che alcune precedenti condanne erano su reati depenalizzati e che i termini di prescrizione dovevano essere computati diversamente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (mancanza di prova per l'occultamento): ha ritenuto che il rinvenimento di fatture presso il fornitore e la loro annotazione nelle banche dati intracomunitarie possono supportare la sussistenza dell'occultamento. Ha invece accolto in parte il secondo motivo: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativo al 2008 (capo a), commesso il 30/09/2009, il cui termine di prescrizione -- sei anni aumentato a sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione -- era scaduto il 30/03/2017, anteriore alla sentenza di primo grado. Conseguenze: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo a) e revoca della confisca relativa a quel capo; eliminazione della pena accessoria collegata a quel capo; rideterminazione della pena principale a 1 anno e 2 mesi di reclusione, relativa al solo reato di occultamento di documenti contabili (capo b). È stato disposto annullamento con rinvio per la determinazione delle pene accessorie, poiché erano state irrogate cumulativamente per entrambi i reati.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA (capo a); la Cassazione ha valutato la decorrenza del termine di prescrizione a partire dalla data di commissione indicata nell'imputazione (30/09/2009).

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nel capo b) come norma relativa ai reati fiscali connessi (nel testo la specifica consumazione dell'occultamento dei documenti contabili).

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    "[i] termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"

    La Corte ha applicato l'aumento di un terzo ai termini di prescrizione previsti per i delitti fiscali, con conseguente decorrenza prolungata del termine per il capo b) (occultamento), determinando la non prescrizione di quest'ultimo fino al 05/12/2023.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva al momento del reato del 05/12/2013, poiché le precedenti condanne erano divenute irrevocabili/operative prima di tale data e la condotta di occultamento rappresentava una progressione criminosa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate con riguardo ai motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato e respinto le censure fondate su questi articoli ove infondate e le ha accolte parzialmente ove fondate.

  • art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000; art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamate nella ricostruzione delle pregresse condanne che hanno costituito la base per l'applicazione della recidiva al reato del 2013.

Massime di principio

  • Il rinvenimento di una fattura presso il fornitore è indizio rilevante: la presenza della copia presso il terzo destinatario può far desumere che l'assenza della copia presso l'imprenditore sia dovuta a occultamento o distruzione; per invocare la distruzione e la conseguente maturazione della prescrizione l'imputato deve dimostrare la distruzione e la sua epoca.
  • La data di commissione del reato di occultamento può essere fissata al momento in cui l'amministrazione richiede la documentazione (data della verifica), e non necessariamente all'anno fiscale cui si riferiscono i documenti; contestazioni meramente assertive sulla datazione sono deboli.
  • I termini di prescrizione per i delitti fiscali previsti dal d.lgs. 74/2000 sono aumentati di un terzo (art. 17, comma 1-bis): occorre tenerne conto nel calcolo dei termini, anche indipendentemente dall'applicazione di eventuali recidive.
  • La recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen. può essere applicata soltanto se le precedenti condanne sono divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; inoltre la valutazione della recidiva può considerare la progressione criminosa (reiterazione di reati dello stesso tipo).
  • Se in sede di impugnazione viene dichiarata prescritta una delle fattispecie su cui si era fondata la decisione di primo grado, occorre rideterminare la pena principale e riesaminare le pene accessorie, specialmente se queste erano state irrogate cumulativamente per più reati.
  • Chi contesti la prescrizione dovuta alla qualificazione della condotta come 'distruttiva' deve fornire prova concreta della distruzione e della sua datazione; l'affermazione che i documenti siano stati semplicemente occultati senza prova della distruzione non è sufficiente a far decorrere la prescrizione.

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