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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37493/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento notificato nel 2016. L'atto era stato formato e sottoscritto digitalmente, ma notificato al contribuente in copia cartacea con attestazione di conformità all'originale informatico ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. n. 82/2005. La CTR aveva ritenuto nullo l'avviso per il solo fatto della notificazione cartacea. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 23, comma 2-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, sostenendo la legittimità della notifica in forma analogica di un atto informatico munito di attestazione di conformità. La parte contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in linea generale, l'atto informatico costituisce la regola e che per gli atti impositivi non vale un divieto di notificazione in copia analogica, purché la copia sia conforme all'originale informatico e tale conformità sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. Richiamando precedenti di legittimità, ha precisato che la notificazione cartacea con attestazione di conformità è valida e idonea a dimostrare la sottoscrizione dell'atto; diversamente, la mera indicazione "firmato digitalmente" senza attestazione di conformità comporta nullità per difetto di sottoscrizione. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • art. 23, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 82/2005

    la Corte lo interpreta nel senso che la copia analogica di un documento informatico può essere notificata secondo le regole ordinarie, se conforme all'originale e munita di attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale autorizzato.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato per affermare la nullità dell'avviso di accertamento solo quando manchi la sottoscrizione, evenienza che non ricorre se la copia cartacea è attestata conforme all'originale informatico.

Massime di principio

  • La notificazione in forma cartacea di un atto impositivo formato e sottoscritto digitalmente è valida se la copia analogica reca attestazione di conformità all'originale informatico da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.
  • Per gli atti impositivi non esiste un divieto generale di utilizzo della forma analogica quando l'atto nasce in formato informatico; la regola è la validità del documento informatico, mentre le limitazioni alla sua circolazione devono essere interpretate restrittivamente.
  • La sola dicitura 'firmato digitalmente' apposta su una copia cartacea, se non accompagnata da attestazione di conformità, non è sufficiente a garantire la validità dell'avviso, potendo determinare nullità per difetto di sottoscrizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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