Cassazione Penale, Sentenza n. 26167/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato o aggravato le condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione mosse nei confronti degli imputati. Le doglianze principali sono: per Zarrillo mancanza di prova del dolo/partecipazione non essendo parte degli organi sociali; per Marangoni contestazione della responsabilità per fatture false e mancanza di prova della datazione e della consapevolezza; per Massara censura della qualifica di amministratore di fatto e richiesta di riconoscimento delle attenuanti (minima partecipazione, attenuanti generiche); per Talone numerose censure relative all'utilizzabilità di mail intercettate, alla mancata acquisizione di un elaborato tecnico sulla valutazione del ramo d'azienda, alla qualificazione come cessione mascherata di affitto di ramo d'azienda e alla qualificazione/valore dei pagamenti (27.000 e 44.000 euro) e alla loro natura (prestito vs distrazione). I ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione, travisamento della prova, violazioni di norme processuali sulle acquisizioni documentali e sulle intercettazioni, e violazioni di legge in ordine alla qualificazione degli illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Zarrillo, Marangoni e Massara (Massara anche per tardività) e ha rigettato nel merito il ricorso di Talone, ritenendolo complessivamente infondato. Ne consegue la conferma delle pronunce di merito che avevano ritenuto la sussistenza delle condotte distrattive (tra cui la cessione/affitto fittizio del ramo d'azienda e il bonifico di 27.000 euro) e la qualificazione dei ruoli (amministratore di fatto, prestanome, extraneus concorso). La Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini decisori, elementi diversi dalle intercettazioni dedotte inutilizzabili (in particolare le mail inviate dall'imputato al curatore), ha escluso la decisività delle prove omesse invocate dalla difesa (elaborato tecnico) e ha rigettato le richieste di derubricazione in bancarotta preferenziale o di riconoscimento di attenuanti come la minima partecipazione. Sono state confermate le condanne alle spese processuali: tutti i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di cassazione, ciascuno versamento di €3.000 alla cassa delle ammende e tutti, in solido, condannati a rifondere le spese della parte civile liquidate in complessivi €3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La corte osserva che le intercettazioni o comunicazioni tratte da altro procedimento possono essere inutilizzabili, ma nel caso di specie ha valorizzato mail inviate dal ricorrente al curatore (pienamente utilizzabili) che risultano decisive ai fini probatori.
Richiamato nella trattazione sulla possibile acquisizione di memorie e documenti difensivi: la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione dell'elaborato tecnico non è decisiva se la difesa non dimostra la decisività della prova omessa.
Norma citata in relazione alle modalità di acquisizione di documenti; la Corte ha valutato che le doglianze sulla mancata acquisizione non hanno inciso sul giudizio complessivo.
Riferita all'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura quando la difesa non dimostra la decisività del documento omesso.
Richiamato in relazione all'omissione di atti di vigilanza: la responsabilità dell'amministratore formale può derivare anche dall'omesso intervento per impedire operazioni distrattive.
art. 114 c.p. (attenuante minima partecipazione)
La Corte ha escluso l'applicazione dell'attenuante ritenendo che il contributo dell'imputato fosse essenziale e incompatibile con la minima partecipazione.
Citato per il termine di deposito della motivazione della sentenza di appello; rilevante ai fini del computo del termine per proporre ricorso per cassazione.
art. 585/1 lett. c) cpp
Richiamato per il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla conoscenza della motivazione: motivo per cui il ricorso di Massara è stato dichiarato tardivo.
Richiamato in tema di compensazione: la Corte ha ricordato che la compensazione non può operare tra più soggetti (diversi creditori/debitori) senza idonea documentazione.
Norma invocata in relazione al vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte rileva che i motivi non raggiungono la soglia della manifesta illogicità richiesta per cassazione.
Massime di principio
- La mera qualifica formale di amministratore non esclude responsabilità se sussistono elementi che dimostrano che il soggetto ha accettato il ruolo di "prestanome" o ha contribuito volontariamente alle distrazioni: la consapevolezza può essere desunta dal contesto e dai comportamenti concreti.
- La brevità del periodo di carica non esclude la responsabilità: la prova della consapevolezza o dell'accettazione del ruolo può emergere anche da precedenti ruoli analoghi, rapporti con i dominus e comportamento complessivo.
- Documenti tecnico-contabili che la difesa richiede in istruttoria devono essere indicati come decisivi: la mancata acquisizione può essere censurata, ma in cassazione la doglianza è inammissibile se non è specificato come la prova omessa avrebbe inciso sul giudizio.
- Le intercettazioni e le comunicazioni elettroniche acquisite in altri procedimenti possono essere contestate come inutilizzabili, ma se esistono elementi alternativi utilizzabili (es. mail inviate al curatore) la decisione può fondarsi su tali elementi e la censura perde efficacia.
- Per ottenere in cassazione la revisione della valutazione probatoria occorre dimostrare travisamento palese (prova inesistente o risultato obiettivamente diverso): rielaborazioni alternative dei fatti senza indicare errori oggettivi sono inammissibili.
- Le operazioni di affitto di ramo d'azienda in periodo pre-fallimentare saranno scrutinati per la congruità del corrispettivo e per l'effetto sul patrimonio sociale: un canone simbolico o assente che renda impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale può integrare bancarotta fraudolenta.
- I termini processuali vanno rispettati rigorosamente: la tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
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