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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il lavoratore aveva ottenuto in primo grado, con conferma in appello, la condanna solidale della società datrice di lavoro e di altra società al pagamento di differenze retributive e TFR, oltre alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato e al risarcimento del danno. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, ma l’atto è stato ritenuto radicalmente inammissibile perché privo, da un lato, della chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e, dall’altro, della chiara e sintetica esposizione dei motivi e dell’indicazione delle norme di diritto poste a fondamento delle censure, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. L’unica doglianza appena comprensibile, relativa a una presunta motivazione mancante o apparente, è stata comunque ritenuta infondata perché la motivazione della corte territoriale risultava percepibile e non presentava le anomalie motivazionali tipizzate dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto violati i requisiti di contenuto-forma del ricorso ex art. 366 c.p.c., sia quanto all’esposizione dei fatti sia quanto alla formulazione dei motivi e alla indicazione delle norme di diritto. Ha inoltre escluso che ricorresse un vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata, osservando che il percorso argomentativo della corte d’appello era comunque percepibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi; nel nuovo testo, il requisito di chiarezza, concisione ed essenzialità è considerato esplicitazione di un principio già insito nel sistema.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    Il ricorso deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei motivi di cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.

  • art. 35, comma 5, d. lgs. n. 149/2022

    "ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere" dal 1° gennaio 2023

    Il nuovo testo dell'art. 366 c.p.c. si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.

  • art. 3, comma 27, d. lgs. n. 149/2022

    Ha sostituito i nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., introducendo il requisito di essenzialità e di chiarezza dell'esposizione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama il sistema dei vizi deducibili in cassazione per affermare che le censure devono essere esposte in modo intelligibile e riferite a specifiche ipotesi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti sia oscura, lacunosa o tale da imporre alla Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere che spetta invece al ricorrente.
  • Il requisito dell'esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone che siano narrati solo i fatti sostanziali e processuali strettamente funzionali alla comprensione dei motivi di ricorso.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. non è soddisfatto se il ricorso non indica in modo chiaro e sintetico le ragioni della cassazione e le norme di diritto violate.
  • La denuncia di vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta dedurre una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente se il percorso argomentativo della sentenza è comunque percepibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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