Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34270/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando la sentenza di primo grado, aveva revocato assoluzioni e applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in luogo delle assoluzioni precedenti per il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Le censure principali erano: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per non avere disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del PM fondato su diversa valutazione della prova dichiarativa; 2) mancata "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello quando ha riformato in pejus, ossia insufficienti spiegazioni sulle ragioni che giustificavano il superamento della motivazione del Tribunale; 3) mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità per il reato di oltraggio (art. 341-bis); 4) contestazione della qualifica di pubblico ufficiale dell'assessore Sirsi in relazione ai fatti ascritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (applicabile ratione temporis la disciplina degli artt.157 e ss. c.p.), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Tuttavia la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha illegittimamente riformato le assoluzioni sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.), vizio che ha inciso sugli effetti civili della sentenza: perciò ha annullato la sentenza impugnata anche agli effetti civili e ha rimesso gli atti al giudice civile competente per valore per la definizione del merito e della quantificazione del risarcimento, nonché per la liquidazione delle spese. In sintesi: estinzione penale per prescrizione (beneficio per gli imputati) e rinvio al giudice civile per la decisione sulla domanda risarcitoria e sulla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. pen.

    Norma applicata alla fattispecie dell'interruzione di pubblico servizio; la Corte ha esaminato se l'interruzione sia avvenuta per iniziativa dei lavoratori o per intimidazione dei manifestanti, con rilievo probatorio decisivo sulle testimonianze.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Rilevata la configurabilità dell'illecito rispetto all'assessore Sirsi in quanto pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni di monitoraggio/attività preparatorie ed esecutive della volontà amministrativa; la Corte ha ritenuto insussistente la censura difensiva sulla qualifica pubblicistica.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione della istruzione dibattimentale"

    La norma impone la rinnovazione d'ufficio dell'istruzione dibattimentale quando la Corte d'appello, su appello del PM, riformi una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto violato questo obbligo nel caso di specie.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)

    "diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico"

    L'art. 603, comma 3-bis, è interpretato come recepimento del parametro dell'art. 6 CEDU relativo al confronto in dibattimento e alla possibilità per l'imputato di far esaminare i testimoni; la mancata rinnovazione concreta una violazione dei diritti di difesa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che tale causa, pur potendo essere applicata, è meno favorevole rispetto alla declaratoria di prescrizione, poiché non estingue il reato nella sua materialità giuridica come fa la prescrizione.

  • artt. 157 e ss. cod. pen. (prescrizione)

    La Corte ha calcolato i termini prescrizionali ratione temporis (reato commesso 17/07/2014), tenuto conto delle proroghe per atti interruttivi ai sensi dell'art. 161 e delle sospensioni ex art. 159; ha concluso che la prescrizione è maturata il 23/08/2023, prevalendo sugli effetti applicativi della causa di non punibilità.

  • art. 159 cod. pen. (sospensione termini)

    Applicata per computare i periodi di sospensione (astensioni difensori, emergenza COVID-19 ecc.) nel calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo del giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulle domande civili; la Corte ha rilevato la necessità di valutare le questioni civili nonostante l'estinzione penale.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Applicato per affermare la possibilità di rinviare al giudice civile anche in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione, quando vizi di motivazione impediscano al giudice penale di determinare la responsabilità civile con certezza.

  • art. 54 TUEL e art. 107 D.Lgs. 267/2000

    Richiamati per affermare che il sindaco può delegare competenze (ordine e sicurezza pubblica) e che il dirigente è responsabile della fase esecutiva; la Corte ha ritenuto comunque che l'assessore fosse stato delegato a funzioni di monitoraggio rilevanti ai fini dell'art. 341-bis.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello ribalta un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello è obbligato, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la mancata rinnovazione costituisce vizio rilevabile in Cassazione.
  • La declaratoria di prescrizione estingue il reato e prevale sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, perché la prescrizione è più favorevole per l'imputato.
  • La Corte di Cassazione, pur potendo accertare vizi procedurali inciden ti, non è luogo per una rivalutazione libera dei fatti: contestazioni fattuali richiedono la rinnovazione istruttoria o il giudizio di merito e non possono essere risolte in sede di legittimità mediante nuova valutazione probatoria.
  • L'offesa a un assessore può integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale se esiste un nesso causalmente significativo tra la condotta offensiva e le funzioni svolte; la nozione di 'esercizio delle funzioni' include attività preparatorie e di monitoraggio connesse alla fase esecutiva della volontà amministrativa.
  • Anche se il reato è estinto per prescrizione, le questioni civili (risarcimento e liquidazione spese) possono essere comunque trattate e, se necessario per vizi di motivazione del giudice penale, rinviate al giudice civile competente per valore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.