Sentenza n. 1080/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento 1. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-; 2. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-; 3. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- ; 4. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-; 5. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque provvedimenti di revoca di nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciati in favore di cinque lavoratori extracomunitari
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato cinque provvedimenti di identico contenuto, adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania il 30 luglio 2024, deducendo l'illegittimità delle revoche per erronea valutazione della documentazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. I provvedimenti si fondavano sull'asserito fatto che la partita IVA indicata nelle domande non fosse riferibile ad attività del datore di lavoro nel settore agricolo, ma a un'attività di barbiere, nonché sulla circostanza che il legale rappresentante fosse dipendente a tempo indeterminato di altra impresa. La ricorrente ha prodotto visura camerale e certificato di attribuzione della partita IVA, dai quali risultavano l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola dal 24 luglio 2020 e lo svolgimento, tra le altre, di attività di silvicoltura e attività forestali, compatibili con l'assunzione di lavoratori stagionali agricoli. Ha inoltre contestato la rilevanza dell'attività lavorativa svolta dal legale rappresentante presso altra impresa. L'Amministrazione ha sostenuto che la revoca sarebbe stata determinata dalla mancata produzione della documentazione necessaria, richiesta con plurime comunicazioni. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché gli atti derivavano da istanze dello stesso datore di lavoro, appartenevano al medesimo procedimento sostanziale e presentavano identico contenuto e apparato motivazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto irrilevante, in assenza di uno specifico divieto normativo, il fatto che il legale rappresentante della società svolgesse contemporaneamente un lavoro subordinato presso altra impresa: la disciplina non richiede l'esclusività dell'attività imprenditoriale del datore di lavoro e non configura tale circostanza come causa ostativa all'assunzione di lavoratori stranieri. Il giudice ha poi accertato, sulla base della documentazione prodotta, che la partita IVA era riferibile alla società ricorrente, iscritta come impresa agricola e operante anche nel settore della silvicoltura. L'Amministrazione aveva quindi fondato la revoca su un'istruttoria carente e su un erroneo presupposto fattuale, senza fornire prova della diversa riconducibilità della partita IVA a un'attività di barbiere. Il TAR ha affermato che, qualora il datore di lavoro non produca un certificato aggiornato ma la partita IVA risulti attiva e regolarmente iscritta, l'Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio e cooperare con le altre amministrazioni per acquisire i dati necessari, senza assumere un atteggiamento meramente passivo. È stata inoltre ritenuta inammissibile la deduzione dell'Amministrazione secondo cui la reale causa della revoca sarebbe stata la mancata produzione di documenti: tale ragione era stata prospettata per la prima volta nella memoria difensiva, non risultava dalla motivazione degli atti e costituiva pertanto motivazione postuma. La resistente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori. Resta salvo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Impone all'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio per regolarizzare o integrare la documentazione quando emergano irregolarità o incompletezze formali.
art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999
È richiamato quale base normativa dell'obbligo dell'amministrazione di acquisire e verificare la documentazione necessaria nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato degli stranieri.
Richiamato in relazione all'istanza di prelievo presentata dalla parte ricorrente; non incide sulla decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti e dei lavoratori stranieri.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile quando gli atti provengono dal medesimo procedimento sostanziale, sono adottati nei confronti dello stesso soggetto, hanno contenuto e motivazione identici e sono contestati sulla base di vizi comuni, così da rendere ragionevole una trattazione unitaria.
- In assenza di un espresso divieto normativo, il legale rappresentante di un'impresa che richiede nulla osta al lavoro subordinato stagionale può svolgere contemporaneamente un'attività lavorativa subordinata presso altro datore; tale circostanza non costituisce, di per sé, requisito ostativo né può fondare la revoca del nulla osta.
- Quando la partita IVA del datore di lavoro risulta attiva e regolarmente iscritta nei registri pubblici, l'amministrazione non può fondare la revoca del nulla osta su una diversa e non provata riconducibilità dell'attività; deve verificare adeguatamente i dati e, ove occorra, attivare il soccorso istruttorio.
- Nel procedimento amministrativo l'amministrazione non può limitarsi a un atteggiamento passivo rispetto a eventuali irregolarità documentali: deve attivare il soccorso istruttorio e cooperare con le altre amministrazioni per acquisire i dati necessari, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento.
- L'amministrazione non può sostituire o integrare in giudizio la motivazione dell'atto impugnato prospettando per la prima volta una diversa ragione giustificativa; la causa della revoca deve risultare dal provvedimento e non può essere introdotta mediante memoria difensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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