Cassazione Civile, Ordinanza n. 19214/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ponendo invece a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento fondata su avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2002 e 2004, sostenendo che, dopo la notifica degli atti impositivi, aveva presentato istanza di accertamento con adesione e che l'Ufficio, dopo alcuni incontri, aveva interrotto la procedura procedendo invece all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella. I giudici di merito avevano accolto la doglianza, valorizzando il comportamento dell'Amministrazione come contrario a buona fede e correttezza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 6 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che: la presentazione dell'istanza di adesione comporta solo la sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione; la mancata convocazione o la mancata conclusione positiva della procedura non è sanzionata con la nullità dell'atto; l'Amministrazione conserva una facoltà discrezionale di aderire o meno alla proposta del contribuente; l'atto impositivo resta efficace e diventa definitivo se non tempestivamente impugnato dopo la sospensione. La Corte ha accolto tali censure, escludendo che dalla mancata definizione del procedimento di adesione possa derivare l'illegittimità della cartella o dell'accertamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di legge.
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine di impugnazione; la procedura non impedisce l'emissione o la persistenza dell'efficacia dell'atto impositivo; solo il perfezionamento della definizione fa perdere efficacia all'avviso di accertamento.
art. 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
È richiamato congiuntamente all'art. 6 quale norma del sistema dell'accertamento con adesione, ma la decisione si incentra sul fatto che non impone alla Amministrazione un obbligo di conclusione in senso espresso della procedura.
art. 12 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Concorre a delineare che l'accertamento perde efficacia soltanto con il perfezionamento della definizione consensuale.
Richiamato in via analogica per il meccanismo del silenzio-rifiuto, utile a ritenere coerente la mancata risposta dell'Ufficio con il rigetto tacito dell'istanza.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla decorrenza dei termini e al consolidamento dell'atto in caso di mancata impugnazione tempestiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza da parte del contribuente non paralizza l'efficacia dell'avviso di accertamento, ma determina soltanto la sospensione per legge del termine di impugnazione per novanta giorni.
- L'Amministrazione finanziaria non ha un obbligo giuridico di convocare il contribuente né di concludere il procedimento di adesione con un provvedimento espresso; la mancata convocazione o il mancato perfezionamento della definizione non comportano nullità dell'atto impositivo.
- La procedura di accertamento con adesione è autonoma rispetto all'accertamento tributario: se, scaduto il termine di sospensione, l'avviso non viene impugnato, esso diviene definitivo.
- Non è configurabile un legittimo affidamento del contribuente nella protrazione sine die della sospensione o nella mancata esecuzione dell'atto impositivo, poiché la sospensione è temporalmente determinata ex lege e non può trasformarsi in un blocco indefinito dell'efficacia dell'accertamento.
- La mancata definizione bonaria può essere considerata, sul piano sistematico, come un rigetto tacito dell'istanza una volta spirato il termine legale, senza che ciò imponga un atto formale di diniego.
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