Cassazione Civile, Ordinanza n. 14017/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni di dismissione di azioni effettuate nel gennaio e febbraio 2004 tramite un rapporto di negoziazione/ricezione e trasmissione ordini e di deposito titoli acceso con la banca. In primo grado era stato accertato l’inadempimento della banca ai doveri informativi e la stessa era stata condannata al risarcimento del danno; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non provata una condotta di ingerenza decisiva o di indebita induzione alla vendita e attribuendo la scelta di dismettere i titoli alla libera determinazione dell’investitore. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/perplessa, per non avere considerato documenti sull’andamento dei titoli e per asserita violazione degli obblighi informativi Consob; (2) violazione delle norme sugli obblighi informativi e sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che, accertato l’inadempimento, non spettasse all’investitore provare il nesso causale; (3) nullità della sentenza per vizio del dispositivo e per omessa pronuncia, poiché la formula decisoria sarebbe stata incoerente con il petitum dell’appellante; (4) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’investitore. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e che, comunque, gli obblighi informativi invocati riguardassero la fase dell’investimento e non la successiva dismissione dei titoli; la censura sul dispositivo è stata ritenuta inammissibile perché il contenuto della decisione va letto complessivamente, dispositivo e motivazione insieme. Il quarto motivo è stato assorbito. È stato invece accolto il ricorso incidentale della banca, perché la Corte d’appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, non si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme già pagate in esecuzione della decisione riformata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
gli obblighi informativi dell’intermediario servono a consentire all’investitore scelte consapevoli e, nei servizi di negoziazione ordinaria, si esauriscono con l’investimento, non governando la successiva dismissione dei titoli
artt. 26, 28 e 29 Reg. Consob
richiamati come parametri degli obblighi informativi e di diligenza dell’intermediario, ma ritenuti non pertinenti rispetto alla censura sulla vendita successiva dei titoli
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso logico-giuridico; non basta che il giudice non dia conto di tutte le risultanze probatorie
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
i motivi che mirano a una nuova valutazione del merito o che denunciano solo l’omesso esame di elementi istruttori sono inammissibili quando il fatto storico sia stato comunque considerato
invocato per il dedotto vizio del dispositivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché il dispositivo va interpretato nel contesto complessivo della sentenza
richiamato dalla parte ricorrente principale per sostenere la nullità della sentenza, ma senza esito favorevole
il giudice d’appello deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata; l’omissione è deducibile in cassazione
richiamato per la compensazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale soccombente
Massime di principio
- Negli ordinari servizi di investimento, gli obblighi informativi dell’intermediario sono funzionali alla formazione di un investimento consapevole e riguardano la fase genetica dell’operazione; non possono essere automaticamente estesi alla successiva decisione del cliente di dismettere i titoli, che va accertata secondo le regole generali sulla responsabilità e sul nesso causale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove: se il fatto storico è stato considerato dal giudice di merito, il vizio non sussiste anche se non tutte le risultanze istruttorie sono state espressamente esaminate.
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto priva dell’indicazione del percorso logico-giuridico; non lo è se la decisione consente comunque di ricostruire le ragioni del convincimento, anche quando non dia conto puntuale di ogni prova.
- Il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione: per stabilire il contenuto effettivo della pronuncia occorre leggere unitariamente i due elementi, privilegiando la lettura complessiva idonea a rendere il dictum giudiziale.
- Se il giudice d’appello riforma una sentenza di condanna già eseguita, deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione; l’omessa statuizione integra vizio deducibile in cassazione.
- rami
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