Cassazione Penale, Sentenza n. 26807/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con cui il Di Laudo deduce: 1) violazione di legge per non aver la Corte d'appello rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati indicati ai capi D) nn. 2 e 4; 2) vizio di motivazione sul reato di cui al capo C) n. 1 (contestata rilevanza della falsa rappresentazione della distribuzione interna e presunta assenza di conoscenza da parte dell'imputato); 3) vizio di motivazione su ulteriori reati (capo D) nn. 3, 5 e 6) per omesso esame delle doglianze sull'effettiva conoscenza dello stato dei luoghi e sull'irrilevanza della rappresentazione interna ai fini del controllo idrogeologico; 4) contestazione del trattamento sanzionatorio complessivo e dell'aumento per continuazione; 5) mancanza di motivazione sulla misura dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha rilevato l'intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi D) nn. 2, 4 e 5, poiche estinti per prescrizione; ha disposto la rideterminazione della pena eliminando gli aumenti relativi a tali reati (riduzione complessiva di 9 giorni di reclusione) e ha fissato la pena definitiva per i restanti tre reati in mesi 1 e giorni 21 di reclusione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: le censure sul capo C) n. 1 e su alcuni capi D) (nn. 3 e 6) sono state ritenute inammissibili o infondate; inoltre la Corte ha confermato che, in presenza di condanne per più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'ammissibilità del ricorso su alcuni capi non consente automaticamente di rilevare la prescrizione per i capi sui quali i motivi sono inammissibili (orientamento Aiello confermato), salvo diversa decisione delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
norma citata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
consente di dedurre in cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche se tale causa estintiva non era stata sollevata nei gradi precedenti
D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), artt. 83 ss. e art. 84, comma 1
art. 84, comma 1, del citato testo unico
la rappresentazione e i calcoli strutturali richiesti per autorizzazioni sismiche devono riguardare tutte le parti dell'edificio, incluse la conformazione interna; la correttezza delle tavole è rilevante ai fini dell'istruttoria amministrativa
principio di proporzionalità delle pene e limiti per evitare un surrettizio cumulo materiale; la Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione fosse contenuto e non richiedesse motivazione particolarmente analitica
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici): Sez. U. n.12602/2015; Sez. 5 n.5896/2020; Sez. U. n.47127/2021; Sez. U. n.6903/2016; Sez. 2 n.36376/2021; Sez. 6 n.20525/2022
richiamati precedenti per i seguenti punti: ammissibilita del motivo di prescrizione in cassazione; nozione di falso innocuo e criteri di valutazione dell'irrilevanza della falsità; contrasto giurisprudenziale sull'effetto dell'ammissibilità di un motivo relativo a uno dei reati unificati per continuazione sulla possibilità di rilevare prescrizione per gli altri reati
Massime di principio
- La prescrizione del reato, se è intervenuta prima della pronuncia del giudice di merito e non sussistono cause di sospensione, può essere rilevata in cassazione anche se non dedotta nei gradi precedenti; il giudice della legittimità può annullare senza rinvio i capi estinti per prescrizione.
- Quando il giudice di merito omette di dichiarare la prescrizione di reati estinti prima della sentenza, il motivo di cassazione fondato sulla prescrizione è ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e porta all'annullamento parziale senza rinvio.
- In materia di falsità in atti tecnici, la rilevanza della rappresentazione (ad es. planimetrie o distribuzione interna) si valuta anche in relazione alla funzione istruttoria dell'atto amministrativo; la fedele rappresentazione degli elementi dell'edificio e dei calcoli strutturali è richiesta per l'istruttoria sismica e non si limita all'involucro esterno.
- Il concetto di falso innocuo va valutato con riferimento alla funzione documentale dell'atto e non solo all'effettivo uso che dell'atto è stato fatto; l'irrilevanza della falsa attestazione trova applicazione solo se la falsità non incide sulla funzione e sul significato dell'atto.
- In caso di condanne per più reati riuniti dal vincolo della continuazione, sussiste un contrasto giurisprudenziale: orientamenti (Aiello) affermano che l'autonomia dei singoli capi impedisce che l'ammissibilità del ricorso su alcuni reati renda valido il rapporto processuale anche per gli altri capi con motivi inammissibili; altra giurisprudenza sostiene invece un trattamento unitario. In pratica, è rischioso contare sulla rilevazione automatica della prescrizione per capi sui quali il ricorso è inammissibile.
- Sull'aumento per continuazione: se l'aumento è modesto e rispettoso dei limiti di legge, la Corte non richiede motivazioni particolari; tuttavia il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 cod. pen. deve essere verificabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →