Sentenza del 28/06/2016 n. 13306 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 - Ambito applicativo - Controversie definite con decisione della Corte di cassazione - Esclusione - Pendenza del termine ex art. 391 bis c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego della definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. L’istanza era stata respinta perché la controversia risultava già definita dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 25428 del 16 dicembre 2010, che aveva rigettato il ricorso della contribuente. La ricorrente ha sostenuto che la lite fosse ancora pendente, poiché l’ordinanza era assoggettabile a revocazione e il relativo termine non era ancora decorso; ha denunciato la violazione degli artt. 324 e 391-bis c.p.c. La Cassazione ha inoltre escluso che il ricorso fosse inammissibile per la mancata indicazione numerica del motivo ex art. 360 c.p.c., ritenendo comunque chiara dal contenuto dell’atto la censura di violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la pendenza del termine per la revocazione impedirebbe il passaggio in giudicato della decisione della Cassazione: l’art. 391-bis, comma 5, c.p.c. stabilisce invece che tale pendenza non impedisce il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto, e costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 324 c.p.c. Di conseguenza, la definizione agevolata prevista dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 non si applica alle controversie già definite dalla Cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
in tema di condono fiscale, l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, nel consentire la definizione delle "liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio", ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle definite dalla Corte di cassazione
La definizione riguarda le liti effettivamente pendenti alla data prevista e non comprende quelle già definite dalla Corte di cassazione, anche se la decisione può essere impugnata per revocazione.
la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto
Il termine ancora aperto per chiedere la revocazione della decisione della Cassazione non ne impedisce il passaggio in giudicato; pertanto, non mantiene pendente la lite ai fini della definizione agevolata.
è anche innegabile che la sentenza che la norma prende in considerazione è esclusivamente quella del giudice del merito, in quanto è l'unica suscettibile di passare in giudicato
Il riferimento dell’art. 324 alla revocazione per i motivi indicati dall’art. 395 riguarda la sentenza di merito e non consente di derogare alla disciplina speciale dell’art. 391-bis per le decisioni della Cassazione.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
l'art. 391 bis, nella parte in cui prevede che nè il termine per la proposizione del ricorso per revocazione, nè, tantomeno, quest'ultimo impediscono il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, si pone come norma speciale - ex art. 14 preleggi - rispetto a quella generale di cui al precedente art. 324 c.p.c.
La disposizione speciale prevale su quella generale quando regola diversamente la stessa materia; qui l’art. 391-bis disciplina specificamente gli effetti della revocazione delle decisioni della Cassazione.
La mancata indicazione del numero del motivo di impugnazione non comporta automaticamente l’inammissibilità se dall’atto, considerato nel suo complesso, risulta chiaramente quale censura di violazione di legge è proposta.
L’ordinanza della Cassazione che rigetta il ricorso, pur essendo assoggettabile a revocazione nei casi previsti, non resta priva dell’effetto di passaggio in giudicato per la sola pendenza del termine di revocazione.
I motivi di revocazione richiamati dall’art. 324 non rendono pendente una controversia già definita dalla Cassazione; nel ragionamento della Corte, il riferimento dell’art. 324 riguarda la decisione del giudice di merito.
Massime di principio
- Per accedere a una definizione agevolata riservata alle liti pendenti, occorre verificare che la controversia non sia già stata definita con decisione della Cassazione: la possibilità di proporre revocazione non equivale, di per sé, alla pendenza della lite.
- Quando una norma processuale disciplina specificamente gli effetti della revocazione delle decisioni della Cassazione, essa prevale sulla regola generale sul giudicato; la disciplina generale va interpretata tenendo conto del diverso ambito cui si riferiva.
- La mancata indicazione formale del numero del motivo di ricorso non determina necessariamente inammissibilità se il contenuto dell’atto rende inequivocabile la censura proposta.
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