Cassazione Civile, Ordinanza n. 35561/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere dalla professionista il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. I giudici di merito avevano ritenuto, pur riconoscendo in astratto l'obbligo contributivo, che il credito fosse prescritto: la Corte d'appello aveva individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza ordinaria del termine di pagamento (16 giugno 2010), ritenendo tardiva la richiesta di pagamento dell'INPS, che secondo la sentenza di merito sarebbe giunta solo nel luglio 2015. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato sia nel non considerare lo slittamento al 6 luglio 2010 del termine di versamento previsto dal D.P.C.M., sia nell'individuare erroneamente la data di ricezione della richiesta di pagamento, che risultava invece pervenuta all'avvocata l'1 luglio 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre affermato che, quando la legge prevede un differimento del termine di versamento tramite D.P.C.M. attuativo, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione. Nel caso concreto, il termine per il versamento dei contributi relativi al 2009 era differito al 6 luglio 2010 e la richiesta dell'INPS risultava ricevuta il 1 luglio 2010, dunque prima della maturazione della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte chiarisce che la prescrizione decorre dal momento di scadenza del termine di pagamento del contributo
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
indicato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
considerato norma che collega i versamenti contributivi ai termini previsti per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001
richiamato nel ricorso come norma sui termini di versamento
D.P.C.M. 10 giugno 2010
ritenuto atto avente natura regolamentare e fonte normativa attuativa, idoneo a differire il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti che vi rientrino
art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935
i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
è richiamato per affermare che la prescrizione contributiva decorre dalla data in cui il contributo doveva essere versato
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 10 giugno 2010
stabilisce il differimento al 6 luglio 2010 dei versamenti per i contribuenti interessati, senza maggiorazione
art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 10 giugno 2010
prevede il successivo versamento dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
richiamato per affermare che il ricorso dell'INPS rispettava gli oneri di specificazione e produzione documentale
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del professionista.
- Quando un D.P.C.M. attuativo differisce il termine di versamento dei contributi, tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito previdenziale.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva la data effettiva di ricezione della richiesta di pagamento, che deve essere correttamente accertata e provata dalla parte che la invoca.
- La dichiarazione fiscale del reddito è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo, che nasce invece dal fatto costitutivo della produzione del reddito.
- I D.P.C.M. che svolgono funzione attuativa o integrativa della legge possono avere natura regolamentare e quindi assumere rilievo nella disciplina dei termini di versamento contributivo.
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