Ordinanza n. 278/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16-5-2025, notificato a seguito di accesso agli atti mediante PEC del 13-4-2026, con cui la Prefettura-UTG di Foggia, in erronea e/o falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, ha decretato la revoca del nulla-osta ed il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso; - nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato e, ove occorra, delle presupposte ed ivi richiamate disposizioni regolamentari di cui al d.P.R. n. 394/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, previa domanda cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla-osta e rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale. Il provvedimento è stato contestato per erronea e/o falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e delle disposizioni regolamentari del d.P.R. n. 394/1999. Dalla ricostruzione del giudice risulta che lo straniero, pur munito di visto d'ingresso per lavoro stagionale valido dal 31 luglio 2024 al 15 febbraio 2025, non si è presentato entro otto giorni presso gli uffici competenti per la dichiarazione di presenza e i rilievi fotodattiloscopici; nello stesso termine il datore di lavoro non ha comunicato l'ingresso né trasmesso la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La comunicazione del datore di lavoro è intervenuta soltanto il 24 febbraio 2025, dopo la scadenza del visto. Il ricorrente ha inoltre dedotto, nell'esposizione dei fatti, la mancata consegna da parte dell'autorità consolare delle comunicazioni informative sugli obblighi di ingresso e soggiorno e sull'obbligo di presentazione entro otto giorni, senza tuttavia fornire elementi ritenuti idonei a dimostrare tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non configurabile un periculum in mora di danno grave e irreparabile, poiché il visto d'ingresso era ormai scaduto e risultava esaurita la legittimazione della presenza dello straniero nel territorio italiano. Quanto al fumus boni iuris, il giudice ha ritenuto applicabili l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del nulla-osta quando lo straniero non si reca allo Sportello unico per l'immigrazione entro il termine previsto per la firma del contratto di soggiorno, salvo ritardo dovuto a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore, e l'art. 22, comma 5-quater, che collega all'accertamento degli elementi ostativi la revoca del nulla-osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno. Non essendo state dedotte né provate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, le censure sono state giudicate prive di consistenza. La mancata consegna delle informazioni da parte dell'autorità consolare non è stata ritenuta decisiva, sia perché non adeguatamente provata, sia perché tali comunicazioni hanno natura illustrativa e possono essere consegnate anche alla frontiera. Il giudice ha inoltre richiamato il principio ignorantia legis non excusat e l'obbligo dello straniero presente in Italia di osservare la normativa vigente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato [...] qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
Il mancato rispetto del termine per la presentazione allo Sportello unico comporta il rifiuto del nulla-osta, salvo la prova di forza maggiore o di una causa non imputabile al lavoratore.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati […], conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno
L'accertamento sopravvenuto degli elementi ostativi determina gli effetti previsti dalla legge, tra cui la revoca del nulla-osta e del visto.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Il termine previsto per la presentazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione rileva ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Prevede le comunicazioni informative sui diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.
art. 2, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente
L'obbligo di osservare la normativa vigente grava sullo straniero presente in Italia.
art. 5, comma 8-bis, d.P.R. n. 394/1999
Prevede informazioni relative ai diritti e doveri dello straniero e all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti dopo l'ingresso in Italia.
art. 31, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
Prevede l'informazione circa l'obbligo di presentazione alla Prefettura, Sportello unico per l'immigrazione, entro otto giorni dall'ingresso.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i relativi presupposti.
art. 73 Cost.
È richiamato quale fondamento della conoscibilità e obbligatorietà delle leggi dopo la pubblicazione.
art. 10 preleggi
È richiamato insieme all'art. 73 Cost. per il principio ignorantia legis non excusat.
Massime di principio
- Il mancato rispetto, da parte dello straniero titolare di un visto per lavoro stagionale, del termine per presentarsi allo Sportello unico per l'immigrazione ai fini della dichiarazione di presenza, dei rilievi fotodattiloscopici e della sottoscrizione del contratto di soggiorno giustifica il rifiuto del nulla-osta, salvo che il ritardo sia dovuto a forza maggiore o a cause comunque non imputabili al lavoratore; tali circostanze devono essere dedotte e provate.
- Quando sopravvengono o vengono accertati elementi ostativi previsti dall'art. 22 d.lgs. n. 286/1998, la revoca del nulla-osta e del visto costituisce conseguenza prevista dalla legge, insieme agli ulteriori effetti normativamente stabiliti.
- La mancata dimostrazione della consegna allo straniero delle comunicazioni informative sugli obblighi di ingresso e soggiorno non esclude, di per sé, l'applicazione degli obblighi stabiliti dalla legge, quando le informazioni hanno natura meramente illustrativa e possono essere fornite anche al momento dell'ingresso alla frontiera.
- Lo straniero presente nel territorio italiano è tenuto a osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente; la mera ignoranza delle modalità e dei requisiti di ingresso non costituisce, di regola, causa di illegittimità del provvedimento amministrativo.
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