Cassazione Penale, Ordinanza n. 12086/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 30 settembre 2024 il giudice applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata a due imputati per un reato in materia di stupefacenti, riconducibile agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, con pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa ciascuno. I due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, tramite difensore, lamentando la mancanza di motivazione sulla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La doglianza non investiva la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena, ma solo l'astratta prospettabilità di una causa di proscioglimento non specificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che, contro le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i ricorsi esaminati, invece, deducevano esclusivamente un generico vizio motivazionale circa l'art. 129 c.p.p., senza indicare quale causa di non punibilità avrebbe dovuto essere rilevata e senza rientrare nei motivi consentiti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama il patteggiamento quale titolo della decisione impugnata.
La censura sulla mancata considerazione di una causa di non punibilità è ritenuta generica e non dedotta in modo specifico.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per i motivi tassativi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamato quale base del trattamento giuridico del fatto contestato in continuazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento del reato in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento.
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi che attengono al mero profilo motivazionale della decisione.
- La deduzione della possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro il patteggiamento, occorrendo che la censura si colleghi a uno dei vizi espressamente consentiti dalla legge.
- Il ricorso che invochi in astratto una causa di non punibilità, senza specificare quale ipotesi ricorra in concreto, è affetto da genericità e non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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