Cassazione Penale, Sentenza n. 34523/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata (capo A) e furto aggravato (capo C). Il ricorrente contestava: 1) la fondatezza del riconoscimento fotografico e testimoniale (viziato dalle modalità investigative e dalla valutazione della Corte d'appello); 2) la mancanza dell'elemento soggettivo della rapina (assenza di minaccia esplicita); 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per tenuità del danno; 4) l'erronea attribuzione del furto al ricorrente in relazione al riconoscimento fotografico; 5) l'erronea applicazione dell'aggravante "per destrezza" ex art. 625 n.4 c.p.; 6) il diniego di accesso alle nuove sanzioni sostitutive (richiesta avanzata in appello), in presenza di reato ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e/o infondato. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo in dibattimento dei riconoscimenti fotografici come "prove atipiche" ai sensi dell'art. 189 c.p.p., valorizzando la certezza attestata dai testi; ha escluso errori sul piano probatorio relativi alle condizioni di salute dell'imputato in assenza di elementi specifici contrari; ha affermato che la minaccia nella rapina può essere implicita e che, nel caso concreto, gli atti dei rapinatori impedivano alla vittima di reagire; ha considerato il danno di 500 euro non di "speciale tenuità" ai fini dell'art. 62 n.4 c.p.; ha ritenuto corretto il procedimento probatorio relativo all'individuazione fotografica del teste Nardi; infine ha confermato il diniego delle sanzioni sostitutive perché il reato (rapina aggravata) rientra tra quelli ostativi indicati dall'art. 4‑bis L. 354/1975 e dunque è precluso dall'art. 59 L. 689/1981, anche alla luce delle modifiche legislative e della disciplina transitoria (d.lgs. 150/2022). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Era richiamata dalla difesa come parametro formale per i riconoscimenti; la Corte osserva però che i riconoscimenti fotografici non devono necessariamente rispettare le forme dell'art. 361 per essere utilizzabili, essendo in ogni caso valutati dal giudice nel libero apprezzamento.
Il riconoscimento fotografico è inquadrato come "prova atipica" utilizzabile ai sensi di tale norma: la sua efficacia non dipende dalla forma ma dall'attendibilità della dichiarazione testimone che l'avalla.
La ricognizione personale disciplinata da questa norma è distinta dall'individuazione fotografica; le formalità di tale ricognizione non sono automaticamente richieste per le prove atipiche fotografiche.
L'attenuante per tenuità del danno richiede che il pregiudizio patrimoniale sia lievissimo. Nel caso concreto il danno (circa 500 euro) è stato ritenuto non di speciale tenuità e dunque l'attenuante negata.
La valutazione dell'aggravante della "destrezza" deve essere collegata alle modalità operative contestate; nel caso la contestazione è stata discussa in udienza e la Corte non ha ritenuto insussistente l'aggravante nella sua prospettazione fattuale.
L'art. 59 L. 689/81 detta le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà..., b) con la pena pecuniaria... c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale..., d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354...
L'art. 59 è interpretato come norma ostativa che preclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive quando il reato rientra tra quelli indicati dall'art. 4-bis L. 354/1975; tale preclusione non può essere superata dalla valutazione in concreto dell'equivalenza delle circostanze attenuanti.
L'elencazione dei reati in questa norma produce effetti ostativi per l'accesso a benefici penitenziari o sanzioni sostitutive; il giudice della cognizione non può valutare o elidere tale preclusione con accertamenti sul collegamento con la criminalità organizzata o sulla gravità concreta.
d.lgs. 150/2022 art. 95 (disciplina transitoria)
La riforma ha introdotto nuove possibilità di sanzioni sostitutive; la Corte richiama la disciplina transitoria che richiede comunque una richiesta dell'imputato in appello o in udienza perché il giudice di appello possa pronunciarsi.
Riferito in dottrina e giurisprudenza come norma che regola il trattamento favorevole; la Corte richiama che l'accesso a benefici è soggetto anche ai limiti procedurali e sostanziali previsti dal codice e dalla legislazione speciale.
Richiamato per ricordare i limiti dell'ambito conoscitivo del giudice d'appello (deve attenersi ai punti connessi ai motivi proposti), con conseguente necessità di tempestività delle richieste sulle sanzioni sostitutive.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico è utilizzabile in dibattimento come "prova atipica" ai sensi dell'art. 189 c.p.p.; la sua rilevanza dipende dalla sicurezza e attendibilità della testimonianza che lo conferma, non dalla rigorosa osservanza delle forme previste per la ricognizione personale.
- I motivi di cassazione che ripropongono pedissequamente le stesse censure già esaminate e rigettate in appello, senza specifiche critiche argomentate, sono spesso considerati inammissibili o manifestamente infondati.
- La minaccia necessaria per la rapina può essere implicita o indiretta: è sufficiente che la condotta sia idonea a coartare la volontà della vittima in base alle circostanze concrete.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. occorre dimostrare che il danno patrimoniale sia di entità lievissima; importi come 500 euro possono essere ritenuti non di "speciale tenuità" a seconda del contesto.
- Le sanzioni sostitutive sono precluse quando il reato rientra tra quelli indicati dall'art. 4-bis L. 354/1975 per effetto dell'art. 59 L. 689/1981; tale preclusione non è superabile in base al riconoscimento in sentenza di attenuanti equivalenti alle aggravanti.
- Le richieste relative a benefici o sanzioni sostitutive devono essere formulate con tempestività (idealmente nell'atto d'appello o al più tardi in udienza di discussione) per consentire al giudice di appello di pronunciarsi, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali di legge.
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