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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34523/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata (capo A) e furto aggravato (capo C). Il ricorrente contestava: 1) la fondatezza del riconoscimento fotografico e testimoniale (viziato dalle modalità investigative e dalla valutazione della Corte d'appello); 2) la mancanza dell'elemento soggettivo della rapina (assenza di minaccia esplicita); 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per tenuità del danno; 4) l'erronea attribuzione del furto al ricorrente in relazione al riconoscimento fotografico; 5) l'erronea applicazione dell'aggravante "per destrezza" ex art. 625 n.4 c.p.; 6) il diniego di accesso alle nuove sanzioni sostitutive (richiesta avanzata in appello), in presenza di reato ostativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e/o infondato. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo in dibattimento dei riconoscimenti fotografici come "prove atipiche" ai sensi dell'art. 189 c.p.p., valorizzando la certezza attestata dai testi; ha escluso errori sul piano probatorio relativi alle condizioni di salute dell'imputato in assenza di elementi specifici contrari; ha affermato che la minaccia nella rapina può essere implicita e che, nel caso concreto, gli atti dei rapinatori impedivano alla vittima di reagire; ha considerato il danno di 500 euro non di "speciale tenuità" ai fini dell'art. 62 n.4 c.p.; ha ritenuto corretto il procedimento probatorio relativo all'individuazione fotografica del teste Nardi; infine ha confermato il diniego delle sanzioni sostitutive perché il reato (rapina aggravata) rientra tra quelli ostativi indicati dall'art. 4‑bis L. 354/1975 e dunque è precluso dall'art. 59 L. 689/1981, anche alla luce delle modifiche legislative e della disciplina transitoria (d.lgs. 150/2022). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 361 c.p.p.

    Era richiamata dalla difesa come parametro formale per i riconoscimenti; la Corte osserva però che i riconoscimenti fotografici non devono necessariamente rispettare le forme dell'art. 361 per essere utilizzabili, essendo in ogni caso valutati dal giudice nel libero apprezzamento.

  • art. 189 c.p.p.

    Il riconoscimento fotografico è inquadrato come "prova atipica" utilizzabile ai sensi di tale norma: la sua efficacia non dipende dalla forma ma dall'attendibilità della dichiarazione testimone che l'avalla.

  • art. 213 c.p.p.

    La ricognizione personale disciplinata da questa norma è distinta dall'individuazione fotografica; le formalità di tale ricognizione non sono automaticamente richieste per le prove atipiche fotografiche.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante per tenuità del danno richiede che il pregiudizio patrimoniale sia lievissimo. Nel caso concreto il danno (circa 500 euro) è stato ritenuto non di speciale tenuità e dunque l'attenuante negata.

  • art. 625 co.1 n.4 c.p.

    La valutazione dell'aggravante della "destrezza" deve essere collegata alle modalità operative contestate; nel caso la contestazione è stata discussa in udienza e la Corte non ha ritenuto insussistente l'aggravante nella sua prospettazione fattuale.

  • art. 59 L. 689/1981

    L'art. 59 L. 689/81 detta le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà..., b) con la pena pecuniaria... c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale..., d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354...

    L'art. 59 è interpretato come norma ostativa che preclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive quando il reato rientra tra quelli indicati dall'art. 4-bis L. 354/1975; tale preclusione non può essere superata dalla valutazione in concreto dell'equivalenza delle circostanze attenuanti.

  • art. 4-bis L. 354/1975

    L'elencazione dei reati in questa norma produce effetti ostativi per l'accesso a benefici penitenziari o sanzioni sostitutive; il giudice della cognizione non può valutare o elidere tale preclusione con accertamenti sul collegamento con la criminalità organizzata o sulla gravità concreta.

  • d.lgs. 150/2022 art. 95 (disciplina transitoria)

    La riforma ha introdotto nuove possibilità di sanzioni sostitutive; la Corte richiama la disciplina transitoria che richiede comunque una richiesta dell'imputato in appello o in udienza perché il giudice di appello possa pronunciarsi.

  • art. 545-bis c.p.

    Riferito in dottrina e giurisprudenza come norma che regola il trattamento favorevole; la Corte richiama che l'accesso a benefici è soggetto anche ai limiti procedurali e sostanziali previsti dal codice e dalla legislazione speciale.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato per ricordare i limiti dell'ambito conoscitivo del giudice d'appello (deve attenersi ai punti connessi ai motivi proposti), con conseguente necessità di tempestività delle richieste sulle sanzioni sostitutive.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico è utilizzabile in dibattimento come "prova atipica" ai sensi dell'art. 189 c.p.p.; la sua rilevanza dipende dalla sicurezza e attendibilità della testimonianza che lo conferma, non dalla rigorosa osservanza delle forme previste per la ricognizione personale.
  • I motivi di cassazione che ripropongono pedissequamente le stesse censure già esaminate e rigettate in appello, senza specifiche critiche argomentate, sono spesso considerati inammissibili o manifestamente infondati.
  • La minaccia necessaria per la rapina può essere implicita o indiretta: è sufficiente che la condotta sia idonea a coartare la volontà della vittima in base alle circostanze concrete.
  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. occorre dimostrare che il danno patrimoniale sia di entità lievissima; importi come 500 euro possono essere ritenuti non di "speciale tenuità" a seconda del contesto.
  • Le sanzioni sostitutive sono precluse quando il reato rientra tra quelli indicati dall'art. 4-bis L. 354/1975 per effetto dell'art. 59 L. 689/1981; tale preclusione non è superabile in base al riconoscimento in sentenza di attenuanti equivalenti alle aggravanti.
  • Le richieste relative a benefici o sanzioni sostitutive devono essere formulate con tempestività (idealmente nell'atto d'appello o al più tardi in udienza di discussione) per consentire al giudice di appello di pronunciarsi, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali di legge.

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