Parere n. 324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Dollmar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, la Regione Lombardia e l’Agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di Milano, nonché nei confronti di CGF Immobili s.r.l., per l’annullamento dell’autorizzazione delle opere di bonifica n. 903/152.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’autorizzazione comunale n. 903/152 per opere di bonifica dell’area sita in Milano, via Barona, 31, e degli atti endoprocedimentali relativi all’individuazione del responsabile dell’inquinamento.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Dollmar S.p.A., già proprietaria e titolare di attività produttive nell’area, ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano all’attuale proprietaria CGF Immobili s.r.l. per l’esecuzione di opere di bonifica, sostenendo la violazione del contraddittorio, la propria estraneità all’inquinamento e l’illegittimità o sproporzione del progetto di bonifica. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la comunicazione di chiusura delle indagini con cui la Città metropolitana aveva individuato Dollmar quale responsabile di parte dell’inquinamento, nonché ulteriori atti endoprocedimentali, deducendo la tardività dell’individuazione, l’incertezza dell’attribuzione causale e un errore metodologico nel piano di bonifica. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse e l’improcedibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione del provvedimento finale di individuazione del responsabile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso introduttivo inammissibile per difetto sia di legittimazione sia di interesse. L’autorizzazione alla bonifica era stata rilasciata a CGF, attuale proprietaria dell’area, e notificata a Dollmar soltanto per conoscenza; essa abilitava il proprietario all’esecuzione delle opere senza produrre effetti diretti nei confronti della ricorrente e senza definire la responsabilità dell’inquinamento. L’eventuale rivalsa di CGF nei confronti di Dollmar costituisce questione civilistica, nella quale la responsabilità dell’inquinamento e la congruità dei costi possono essere accertate senza preclusioni derivanti dall’autorizzazione amministrativa. Sono stati ritenuti inammissibili per le medesime ragioni anche i motivi aggiunti relativi agli atti endoprocedimentali confluiti nell’autorizzazione e all’asserito errore metodologico del piano di bonifica. I motivi aggiunti concernenti la comunicazione di chiusura delle indagini sono stati invece dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché tale comunicazione aveva natura endoprocedimentale ed era stata seguita dal provvedimento conclusivo di individuazione del responsabile, non impugnato dalla ricorrente. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte inammissibili e in parte improcedibili.
Osservazioni
Ricorso principale - difetto di legittimazione
L’autorizzazione alla bonifica era indirizzata all’attuale proprietaria CGF e produceva effetti nei suoi confronti, mentre Dollmar ne aveva ricevuto comunicazione soltanto per conoscenza. Il provvedimento non individuava né rendeva opponibile alla ricorrente la responsabilità dell’inquinamento.
Ricorso principale - difetto di interesse
L’eventuale azione di rivalsa di CGF per i costi di bonifica appartiene alla cognizione del giudice civile, il quale può accertare autonomamente la responsabilità dell’inquinamento e la congruità dell’importo richiesto, senza preclusioni derivanti dall’autorizzazione amministrativa.
Motivi aggiunti - atti endoprocedimentali e piano di bonifica
Le censure relative agli atti endoprocedimentali confluiti nell’autorizzazione e all’asserito errore metodologico del piano di bonifica sono inammissibili per le medesime ragioni del ricorso principale: tali profili possono essere discussi nell’eventuale giudizio civile di rivalsa.
Motivi aggiunti - comunicazione di chiusura delle indagini
La comunicazione di chiusura delle indagini aveva natura endoprocedimentale, poiché assegnava un termine per la presentazione di memorie e preannunciava l’adozione del provvedimento conclusivo. La mancata impugnazione di quest’ultimo determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure rivolte alla comunicazione.
Norme richiamate
art. 242, comma 4, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata da Dollmar a sostegno della censura relativa alla violazione del contraddittorio nell’individuazione del responsabile dell’inquinamento.
artt. 7 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241
Le disposizioni sono richiamate da Dollmar per sostenere la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento.
La norma disciplina il procedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento; il provvedimento conclusivo adottato ai sensi di tale disposizione avrebbe dovuto essere impugnato, non essendo sufficiente l’impugnazione della precedente comunicazione di chiusura delle indagini.
La disposizione è richiamata congiuntamente all’art. 244 d.lgs. 152/2006 quale base del procedimento amministrativo relativo all’individuazione del responsabile dell’inquinamento.
art. 253, comma 4, d.lgs. 152/2006
Nel giudizio di rivalsa per i costi di bonifica, l’autorità giudiziaria ordinaria accerta la qualità di responsabile dell’inquinamento e la congruità dell’importo richiesto; l’identificazione amministrativa del responsabile ha valore esclusivamente probatorio e non fa stato nel processo civile.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La disposizione costituisce il riferimento procedurale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esaminato dalla Sezione consultiva.
Massime di principio
- L’autorizzazione amministrativa all’esecuzione di opere di bonifica rilasciata al proprietario dell’area non produce effetti diretti nei confronti del precedente proprietario o di altro soggetto eventualmente indicato negli atti istruttori come responsabile dell’inquinamento, se tale soggetto non è destinatario dell’autorizzazione.
- L’eventuale rivalsa del proprietario che abbia sostenuto i costi della bonifica nei confronti del responsabile dell’inquinamento appartiene alla cognizione del giudice civile, che può accertare autonomamente sia la responsabilità causale sia la congruità delle somme richieste.
- L’individuazione amministrativa del responsabile dell’inquinamento non fa stato nel giudizio civile di rivalsa, ma può assumere esclusivamente rilievo probatorio insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
- La comunicazione di chiusura delle indagini che assegna un termine per le memorie e preannuncia l’adozione del provvedimento conclusivo ha natura endoprocedimentale; la sua mancata impugnazione non consente di prescindere dall’impugnazione del successivo provvedimento finale.
- L’omessa impugnazione del provvedimento conclusivo di individuazione del responsabile dell’inquinamento determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure rivolte al precedente atto endoprocedimentale.
Impugnazione dell’autorizzazione alla bonifica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Dollmar S.p.A. contro l’autorizzazione n. 903/152, rilasciata dal Comune di Milano a CGF Immobili s.r.l., attuale proprietaria di un’area già utilizzata da Dollmar per attività di produzione e commercializzazione di prodotti chimici. L’autorizzazione concerneva un progetto operativo di bonifica resosi necessario dopo il rilevamento di concentrazioni superiori alle CSC nelle acque di falda.
Dollmar aveva impugnato l’autorizzazione e alcuni atti endoprocedimentali temendo che da questi potesse emergere una propria responsabilità per l’inquinamento. Aveva inoltre contestato la violazione del contraddittorio, l’erronea attribuzione della responsabilità, nonché la sproporzione dei costi e l’inefficacia della soluzione tecnica prescelta, consistente nel trasferimento del terreno contaminato presso altro sito.
Motivi aggiunti e procedimento di individuazione del responsabile
Con motivi aggiunti Dollmar aveva impugnato la comunicazione di chiusura delle indagini adottata dalla Città metropolitana di Milano nel procedimento previsto dagli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006. La comunicazione individuava Dollmar quale responsabile di parte dell’inquinamento relativo ai terreni e alle acque di falda della particella n. 133, lasciando tuttavia spazio alla presentazione di memorie e preannunciando l’adozione del provvedimento conclusivo.
La ricorrente aveva contestato la tardività della comunicazione, l’incertezza dell’attribuzione causale e il metodo seguito nella predisposizione e approvazione del piano di bonifica. Il procedimento era stato poi concluso con un decreto dirigenziale che Dollmar non aveva impugnato.
Inammissibilità del ricorso principale
La Sezione ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. L’autorizzazione era stata rilasciata a CGF e produceva effetti diretti soltanto nei confronti dell’attuale proprietaria, abilitandola all’esecuzione delle opere di bonifica. Dollmar aveva ricevuto l’atto soltanto per conoscenza e non era destinataria del provvedimento.
Secondo il parere, l’autorizzazione alla bonifica non aveva come oggetto l’accertamento della responsabilità dell’inquinamento. Pertanto, anche eventuali riferimenti a Dollmar contenuti negli atti istruttori non avrebbero prodotto, nei suoi confronti, un effetto vincolante o direttamente lesivo.
Rivalsa e riparto di giurisdizione
L’eventuale pretesa di CGF nei confronti di Dollmar per il rimborso dei costi di bonifica costituisce una questione civilistica. Nel giudizio di rivalsa, il giudice ordinario può accertare autonomamente la responsabilità dell’inquinamento e la congruità dell’importo richiesto.
Il Consiglio di Stato richiama Cass., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1573, secondo cui, ai sensi dell’art. 253, comma 4, del d.lgs. 152/2006, l’identificazione amministrativa del responsabile non fa stato nel processo civile, ma può assumere rilievo esclusivamente sul piano probatorio. L’elemento costitutivo della rivalsa è l’esecuzione dell’intervento di bonifica nelle forme assentite dall’autorità competente.
Improcedibilità dei motivi aggiunti
I motivi aggiunti relativi alla comunicazione di chiusura delle indagini sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La comunicazione aveva natura endoprocedimentale, poiché assegnava un termine per le memorie e preannunciava il provvedimento conclusivo.
La mancata impugnazione del successivo decreto di individuazione del responsabile impediva di ottenere una decisione utile sulla precedente comunicazione. Il provvedimento finale, inoltre, conteneva repliche puntuali alle osservazioni presentate da Dollmar durante il procedimento e avrebbe dovuto essere direttamente impugnato.
Conclusioni
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati, rispettivamente e nei diversi profili, in parte inammissibili e in parte improcedibili. Il parere non ha esaminato nel merito la responsabilità di Dollmar, la violazione del contraddittorio o la correttezza tecnica del progetto di bonifica, lasciando tali questioni eventualmente deducibili nel giudizio civile di rivalsa.
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