Cassazione Civile, Ordinanza n. 34627/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva definito, previa riunione, due appelli relativi a precedenti decisioni di primo grado rese nei confronti dell'INPS. I motivi dedotti erano due: con il primo si lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 34 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il processo avrebbe dovuto essere sospeso necessariamente per la pendenza di altra controversia pregiudiziale dinanzi ad altro giudice; con il secondo si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis e 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione. Tuttavia, la Corte ha rilevato preliminarmente che la ricorrente non aveva depositato copia autentica della sentenza impugnata, né in forma cartacea né telematica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, c.p.c. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di improcedibilità per omissione del deposito prescritto, non è consentito esaminare il ricorso neppure al fine di rilevarne una eventuale inammissibilità. Sono state compensate le spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma invocata dalla ricorrente sulla sospensione necessaria del processo per pregiudizialità
richiamato quale norma invocata dalla ricorrente in tema di decisione su questioni pregiudiziali
richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma sostanziale asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata, se richiesta dall'art. 369, comma 2, c.p.c., e tale omissione preclude anche il vaglio di inammissibilità.
- L'onere di depositare la decisione impugnata grava sul ricorrente e il suo mancato assolvimento determina una preclusione processuale assorbente rispetto all'esame dei motivi.
- Quando la controparte non svolge attività difensiva, le spese possono essere dichiarate non dovute.
- In caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei limiti previsti dalla normativa speciale.
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