Cassazione Penale, Sentenza n. 06711/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen., sostenendo: (1) che gli esiti degli accertamenti biologici richiesti dalla Polizia giudiziaria (esame urine) fossero inutilizzabili per violazione dell'obbligo di avviso all'indagato di potersi fare assistere dal difensore di fiducia ai sensi degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; (2) che, anche ammettendo utilizzabili le analisi, non vi fosse prova dello stato di alterazione psicofisica necessario ai fini dell'art. 187 Codice della strada, poiché dalle dichiarazioni dell'agente non emergono indici sintomatici tipici dell'alterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità per mancato avviso all'imputato sia una nullità di regime intermedio (art. 178, lett. c) deducibile fino alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.) e che l'eccezione non fosse stata sollevata nei termini utili; inoltre la produzione della documentazione medica è avvenuta nel pieno contraddittorio. Sul secondo motivo ha confermato che la prova dello stato di alterazione può risultare dalla combinazione degli esami biologici (anche se l'esame delle urine è di tipo screening) con gli indici sintomatici osservati dagli agenti; nel caso concreto i giudici di merito avevano attestato uno stato di euforia, movimenti frenetici e eccessiva sicurezza, riscontrati unitamente a rilevanti tracce di sostanze nelle urine, motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 590-bis, comma 2, cod. pen.
Nella sentenza è la norma penale cui la condanna è riferita: riguarda la responsabilità per lesioni personali gravi cagionate in conseguenza di condotte di guida (rea condotta nel contesto del sinistro stradale).
La Corte ricorda che la norma punisce la guida in stato di alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti; non è sufficiente la mera assunzione, ma occorre l'effettiva alterazione. Tale stato può essere provato congiungendo accertamenti biologici e indici sintomatici osservati dagli agenti.
Riguarda gli accertamenti urgenti e irripetibili; la sentenza segnala che accertamenti di questo tipo rientrano nella disciplina che impone l'avviso sull'assistenza dell'imputato quando previsto dall'art. 356 e dalle disposizioni transitorie e di attuazione.
Norma richiamata in relazione agli accertamenti sanitari: stabilisce modalità e garanzie procedurali per gli accertamenti e si rinvia all'obbligo di informare l'indagato circa la facoltà di farsi assistere dal difensore, così come previsto dall'art. 114 disp. att.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di avvertire l'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di accertamenti urgenti e irripetibili; l'omissione genera una nullità di regime intermedio deducibile nei termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua la nullità generale a regime intermedio (relative alle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato), la cui eccezione è deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; la Corte l'ha applicata per ritenere tardiva l'eccezione dedotta in appello.
Stabilisce il termine entro il quale devono essere denunciate le nullità deducibili ai sensi dell'art. 178; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non sia stata sollevata tempestivamente e quindi sia inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi proposti (violazione di norme processuali e d'interpretazione dei fatti). In particolare, avendo la difesa invocato un 'error in procedendo', la Corte ha potuto esaminare anche gli atti per il controllo di fatto ai sensi della giurisprudenza citata.
Norma che consente la condanna alle spese e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità per omissione dell'avviso di possibilità di farsi assistere dal difensore prima di accertamenti urgenti/irripetibili è di regime intermedio e va eccepita entro i termini previsti (art. 180 cod. proc. pen.); se sollevata tardivamente può essere considerata inammissibile.
- L'esame delle urine ha valore di screening e non costituisce di per sé prova certa dello stato di alterazione: la prova può essere raggiunta combinando gli esiti biologici con indici sintomatici osservati (pupille, eloquio, andatura, euforia, ansia, movimenti frenetici, ecc.).
- La responsabilità ai sensi dell'art. 187 Codice della strada richiede l'effettiva alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze, non la mera assunzione; pertanto il giudice valuta globalmente elementi di fatto e accertamenti biologici.
- Le motivazioni dei giudici di merito, se congrue e fondate su elementi probatori concreti (osservazioni degli agenti e riscontri biologici), non sono facilmente sindacabili in Cassazione.
- Se nel ricorso si deduce un 'error in procedendo' la Corte di cassazione può esaminare anche fatti e atti processuali per verificare la fondatezza della censura (limiti e condizioni previsti dalla giurisprudenza).
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