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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15755/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un articolo di approfondimento pubblicato su un settimanale, dedicato a un’inchiesta giudiziaria antimafia sul tentativo di infiltrazione della camorra nel settore della ristorazione. Un imprenditore, presidente del consiglio di amministrazione della società di famiglia e noto nel comparto della ristorazione, e la sua società hanno sostenuto che l’articolo li avesse menzionati in modo tale da far apparire l’imprenditore coinvolto in trattative o contatti con soggetti indagati per riciclaggio e collusione con la criminalità organizzata, pur essendo egli estraneo alle indagini e non intercettato. Hanno chiesto il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo integrata l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria/di inchiesta, perché i fatti tratti dalle fonti giudiziarie sarebbero stati correttamente riportati e l’articolo sarebbe rimasto entro i limiti di verità, pertinenza e continenza. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente o per relationem, perché la Corte territoriale avrebbe recepito la decisione di primo grado senza un’autonoma valutazione e con ragionamento contraddittorio; 2) omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove, sostenendo che dalle intercettazioni non emergevano trattative in corso con l’imprenditore ma solo unilaterali intenzioni di approccio da parte di altri soggetti, sicché la notizia non sarebbe stata vera nei termini narrati; 3) ulteriore omesso esame di fatti decisivi e violazione dei limiti di pertinenza e continenza, perché l’articolo avrebbe attribuito all’imprenditore un coinvolgimento sostanziale nella vicenda criminale pur sapendolo estraneo ai fatti di penale rilevanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello, ritenendo che la motivazione per relationem non fosse apparente, perché la Corte territoriale aveva comunque svolto una propria valutazione condividendo, sulla base delle risultanze istruttorie di primo grado, il percorso argomentativo del tribunale. Ha poi dichiarato inammissibili o comunque non scrutinabili, per il profilo del vizio motivazionale, le doglianze relative al travisamento dei fatti in presenza di doppia conforme, e le ha comunque reputate infondate nel merito. In particolare, ha chiarito che la vicenda non andava letta come semplice cronaca giudiziaria, ma come giornalismo di inchiesta/approfondimento: in tale ambito i fatti devono essere veri, ma il giornalista può anche analizzarli e metterli in correlazione, purché resti distinto ciò che è dato obiettivo da ciò che è interpretazione. Ha quindi ritenuto rispettati i limiti di pertinenza e continenza, poiché l’inchiesta sul tentativo di infiltrazione mafiosa nel settore della ristorazione era di evidente interesse pubblico e il linguaggio giornalistico non era eccedente al punto da diventare diffamatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente non è stata ravvisata, poiché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo autonomo, sia pure per relationem rispetto al primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio è stato escluso perché la motivazione non era inesistente o solo apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    I motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi non sono stati scrutinati nei limiti richiesti in presenza di doppia conforme; in ogni caso sono stati ritenuti infondati.

  • art. 348-quater, comma 5, c.p.c.

    In presenza di due decisioni di merito conformi, il vizio motivazionale non è sindacabile nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 21 Cost.

    La tutela dell’informazione è richiamata come fondamento del diritto di cronaca e dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

  • art. 51 c.p.

    La pubblicazione non è punibile quando ricorra l’esercizio del diritto di cronaca, purché sussistano verità, pertinenza e continenza.

  • art. 59, ultimo comma, c.p.

    È richiamata la buona fede quale possibile esimente quando il giornalista abbia confidato in una fonte attendibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, la verifica della verità, pertinenza e continenza dell’informazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della violazione di legge.
  • La motivazione per relationem non è di per sé nulla quando il giudice d’appello faccia propria, in modo consapevole e autonomo, la ricostruzione e la valutazione del primo giudice.
  • In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatti decisivi non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio di merito sul contenuto delle prove.
  • Nel giornalismo di inchiesta o di approfondimento i fatti devono essere veri, ma il giornalista può anche interpretarli e metterli in relazione tra loro, purché distingua chiaramente i dati obiettivi dalla propria lettura e non alteri la percezione del lettore.
  • Il requisito della continenza va inteso come correttezza formale dell’esposizione: non impone un linguaggio asettico o privo di efficacia espressiva, ma vieta eccedenze gratuite e toni concretamente lesivi della reputazione altrui.
  • L’interesse pubblico alla conoscenza di un’inchiesta sulla penetrazione della criminalità organizzata in un settore economico può sussistere anche se il soggetto menzionato non sia indagato, purché la sua citazione sia inserita in una narrazione giornalistica non falsata nei fatti essenziali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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