Cassazione Civile, Ordinanza n. 03958/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 1996 emesso nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, a seguito del disconoscimento di un credito IVA. L’Ufficio aveva ritenuto non verificabile la posizione creditoria perché, al momento dell’accesso, i locali dell’impresa risultavano chiusi e il legale rappresentante non avrebbe ottemperato all’invito a comparire. La CTR, in sede di rinvio, aveva invece accolto l’appello dei soci, ritenendo che non vi fosse stato un rifiuto di collaborazione né una volontà di sottrarsi ai controlli, ma solo una chiusura occasionale degli uffici; inoltre aveva valorizzato il deposito in giudizio della documentazione contabile e il fatto che la stessa situazione fosse già stata esaminata in altro giudizio relativo a imposte dirette. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente considerato legittimo il comportamento della contribuente nonostante la chiusura della sede per diversi giorni e il mancato ottemperamento all’invito a comparire ai fini dell’accertamento del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, in materia di IVA, la mancata esibizione documentale in sede amministrativa preclude la successiva valutazione a favore del contribuente solo se vi sia un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, e solo quando l’Amministrazione dimostri di aver formulato uno specifico e puntuale invito all’esibizione, con avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che non risultava né un accesso presso la sede né un invito specifico e puntuale con l’avviso delle conseguenze, e ha considerato insindacabile in cassazione l’accertamento della CTR circa l’assenza di una volontà della società di sottrarsi all’ispezione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tema di IVA, la mancata esibizione di documenti in sede di accesso/ispezione/verifica preclude la successiva valutazione a favore del contribuente solo se l’Amministrazione provi uno specifico e puntuale invito all’esibizione, con espresso avvertimento delle conseguenze del mancato adempimento, e se la condotta del contribuente integri un sostanziale rifiuto di mettere a disposizione la documentazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata evocata come norma sul vizio di legittimità per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la censura non scalfiva l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla Corte in comparazione con l’ipotesi di richiesta documentale mediante questionario, distinta dall’accesso o verifica presso i locali del contribuente.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla Corte in comparazione con la richiesta documentale mediante questionario in materia IVA, distinta dall’attività di accesso, ispezione o verifica.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla Corte per distinguere l’attività di accesso, ispezione o verifica in materia di imposte dirette dall’ipotesi di richiesta documentale via questionario.
Massime di principio
- In materia di IVA, la preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se l’Ufficio dimostri un invito specifico, puntuale e corredato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.
- La semplice indisponibilità occasionale dei locali o la mancata collaborazione non equivalgono automaticamente a rifiuto ostativo, occorrendo un comportamento sostanzialmente oppositivo del contribuente.
- La distinzione tra richiesta documentale tramite questionario e richiesta formulata nel corso di accesso, ispezione o verifica è decisiva ai fini dell’inutilizzabilità dei documenti successivamente prodotti.
- L’accertamento del giudice di merito circa l’assenza di volontà del contribuente di sottrarsi ai controlli è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio denunciato.
Come è indicizzato
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