Cassazione Penale, Ordinanza n. 33719/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. È stata confermata la decisione impugnata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 22 settembre 2025, che lo aveva condannato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 1.600 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, accertato in Grammichele in epoca antecedente e prossima al 18 giugno 2022. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo in sostanza il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, rilevando che l'imputato non aveva allegato specifici elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità. Con il secondo e il terzo motivo, formulati in termini sovrapponibili, la difesa ha contestato l'affermazione della responsabilità penale. Tali doglianze sono state ritenute manifestamente infondate perché riproponevano censure già esaminate e disattese dal Tribunale, il quale aveva fondato la decisione sugli accertamenti dei carabinieri e sui verbali di sopralluogo, dai quali risultava che l'imputato aveva avviato un'attività di autolavaggio senza le necessarie autorizzazioni, effettuando scarichi di acque reflue industriali. La Corte ha osservato che la motivazione sulla responsabilità era razionale e che le diverse valutazioni prospettate dalla difesa miravano a una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
La norma è stata applicata per la contestazione relativa agli scarichi di acque reflue industriali effettuati nell'ambito di un'attività di autolavaggio priva delle necessarie autorizzazioni.
La particolare tenuità del fatto opera come limite negativo alla punibilità e presuppone che l'imputato alleghi elementi specifici idonei a dimostrarne la ricorrenza.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile o infondata se formulata in modo generico, senza l'allegazione di elementi specifici relativi ai presupposti dell'art. 131-bis c.p.; la prova della loro ricorrenza è posta a carico dell'imputato mediante una puntuale indicazione degli elementi rilevanti.
- È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che ripropone censure sulla responsabilità già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza individuare effettivi vizi di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla motivata valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione o valutazione degli elementi istruttori, quando la motivazione impugnata sia razionale e coerente.
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