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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36380/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, opposto dall'ente previdenziale, del riconoscimento della pensione di anzianità nella gestione artigiani a un assicurato, per asserita omessa contribuzione previdenziale su una parte dei redditi percepiti. In particolare, l'ente sosteneva che il contributo dovuto dal lavoratore autonomo dovesse essere parametrato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, includendo anche i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di una società di capitali, pur in assenza di svolgimento di attività lavorativa in tale società. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'obbligo contributivo nella gestione artigiani/commercianti presupponesse la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, dunque, non potessero essere assoggettati a contribuzione i meri redditi di partecipazione privi di collegamento con attività lavorativa. Con il ricorso per cassazione l'INPS denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990, sostenendo che il soggetto iscritto alla gestione previdenziale in quanto lavoratore autonomo dovesse versare contributi su tutti i redditi percepiti nell'anno, compresi quelli da mera partecipazione in società di capitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i soci di società commerciali, l'obbligo contributivo nella gestione artigiani/commercianti sorge solo se vi sia partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; la sola percezione di utili derivanti da partecipazione in una società di capitali, senza svolgimento di attività lavorativa, non integra il presupposto del rapporto previdenziale e non giustifica l'imposizione contributiva pretesa dall'INPS. La decisione di merito è stata quindi confermata, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis

    "l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"

    La norma non consente di assoggettare a contribuzione i meri redditi di partecipazione in società di capitali quando manchi lo svolgimento di attività lavorativa; il reddito rilevante è quello collegato all'impresa nella quale sussiste il presupposto previdenziale.

  • L. n. 438 del 1992

    Legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992, richiamata come base normativa del criterio di commisurazione del contributo.

  • L. n. 233 del 1990, art. 1

    Norma richiamata quale riferimento soggettivo del sistema contributivo per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione.

  • L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203

    "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"

    L'obbligo di iscrizione e contribuzione nella gestione commercianti/artigiani sussiste solo se il soggetto partecipa personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Richiamato per evidenziare, sul piano tributario, l'immedesimazione tra società di persone e socio; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per estendere la contribuzione ai soci di società di capitali privi di attività lavorativa.

  • Corte costituzionale n. 354 del 2001

    È richiamata per escludere che da tale pronuncia possa ricavarsi un principio favorevole alla tesi dell'INPS; la decisione non introduce una discriminazione tra socio accomandante e socio di società di capitali, essendo diverse le caratteristiche strutturali delle società di persone rispetto alle società di capitali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Fondamento per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Norma richiamata quale parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo contributivo nella gestione artigiani/commercianti, il presupposto decisivo non è la mera titolarità di redditi d'impresa o la partecipazione societaria, ma la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
  • La percezione di utili quale mero socio di società di capitali, in assenza di attività lavorativa prestata nell'azienda, non integra il fatto generatore dell'obbligo previdenziale.
  • Il criterio dell'"totalità dei redditi d'impresa" non può essere interpretato in modo da attrarre a contribuzione redditi che non siano espressione di attività lavorativa tutelata dal sistema previdenziale obbligatorio.
  • Le pronunce che valorizzano la struttura personale delle società di persone non sono automaticamente estensibili alle società di capitali, nelle quali il semplice rapporto di partecipazione al capitale non equivale a svolgimento di lavoro rilevante ai fini previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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