Cassazione Penale, Ordinanza n. 32235/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato continuato previsto dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990 e dall'art. 81, comma 2, c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che il giudice di merito avrebbe considerato solo alcuni degli indici normativi senza una valutazione complessiva. Il secondo motivo censurava la ritenuta professionalità della condotta. Il terzo motivo contestava il giudizio di maggiore gravità fondato sull'esistenza di una condotta strutturata, sistemica e professionalmente orientata allo spaccio, rilevando l'assenza del sequestro dello stupefacente. La difesa ha inoltre depositato memoria insistendo per l'ammissibilità del ricorso e chiedendo la rimessione alla sezione ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, privi di una puntuale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e non supportati da specifici riferimenti alla motivazione censurata. La Corte ha comunque rilevato che la motivazione della Corte di appello era logica, congrua e corretta in diritto. In particolare, la gravità della condotta e l'esclusione della lieve entità erano state desunte complessivamente dalle modalità dell'attività, tra cui il rinvenimento, nel magazzino destinato allo stoccaggio e alla lavorazione della droga, di 400 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di vendita, elemento indicativo di professionalità e abitualità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la lieve entità richiede una minima offensività valutata alla luce del dato qualitativo e quantitativo della sostanza, nonché dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la valutazione deve essere complessiva, ma un singolo indice può risultare decisivamente ostativo. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per la condotta relativa agli stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo in presenza di minima offensività penale, da valutare complessivamente sulla base del dato qualitativo e quantitativo e degli altri parametri normativi; uno degli indici può risultare decisivamente ostativo.
Contestazione della continuazione tra le condotte.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una sanzione pecuniaria.
Richiamato quale intervento normativo incidente sulla formulazione della fattispecie di lieve entità.
Richiamata quale legge di conversione del D.L. 146/2013.
Richiamata quale legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 36/2014, nel quadro normativo della lieve entità.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una minima offensività penale, da accertare mediante valutazione complessiva del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- La valutazione della lieve entità è complessiva, ma un singolo indice normativamente rilevante può risultare negativamente assorbente e rendere superflua, ai fini del giudizio conclusivo, ogni ulteriore considerazione.
- La professionalità e l'abitualità dell'attività di spaccio possono essere desunte anche da elementi contestuali, quale il rinvenimento di denaro ritenuto provento della vendita nel luogo destinato allo stoccaggio e alla lavorazione della sostanza.
- Il riconoscimento della lieve entità non può fondarsi sul solo dato quantitativo né su comparazioni statistiche con altri casi, dovendo il giudice apprezzare complessivamente tutti gli indici indicati dalla legge.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto correlate ai passaggi motivazionali censurati.
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