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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03989/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di costituzione di una "piccola colonia" per l'anno 2013 proposta da due soggetti contro l'INPS. In appello la domanda era stata rigettata: la corte territoriale aveva ritenuto non provata l'esistenza del contratto di piccola colonia, perché i testi non avevano saputo indicare né il numero delle giornate lavorative né la ripartizione e l'ammontare delle spese; inoltre aveva escluso il requisito della insufficiente redditività dell'unità produttiva, ritenendo che, in presenza di più fondi, il criterio dovesse riferirsi al complesso dei terreni detenuti dalla concedente. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, nei primi tre motivi, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., lamentando l'omesso esame di eccezioni svolte in appello per contrastare il gravame dell'INPS: inammissibilità dell'appello per conclusioni difformi dal primo grado, esistenza di un contratto di colonia senza sublocazione, e inammissibilità dell'appello per la novità di eccezioni sul rapporto di parentela e sul diverso inquadramento del lavoratore. Con il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'INPS, con l'appello, avesse prestato acquiescenza alla valutazione probatoria del primo giudice e che la corte d'appello non potesse riesaminare autonomamente le prove. Con il quinto motivo deduceva violazione dell'art. 31 l. n. 203/1982, sostenendo che il requisito della insufficiente redditività dovesse essere riferito al solo fondo oggetto del contratto associativo e non a tutti i fondi del concedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza, perché le eccezioni asseritamente non esaminate non erano state riportate puntualmente nel ricorso. Ha poi dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per la stessa ragione, non essendo stato specificato il contenuto dell'atto di appello dell'INPS da cui desumere l'acquiescenza alla valutazione istruttoria del primo giudice. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi e il quarto motivo colpiva una sola di esse, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse anche il quinto motivo, che investiva l'altra ratio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con conferma del rigetto della domanda di costituzione della piccola colonia deciso in appello. Le spese non sono menzionate nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione o specifica indicazione delle domande, eccezioni o questioni asseritamente non esaminate

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare l'omesso esame di eccezioni in appello

  • art. 31 l. n. 203/1982

    la censura sosteneva che il requisito della insufficiente redditività dovesse riferirsi al solo fondo oggetto del contratto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo implicitamente nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto gravante sulle parti private la prova del contratto; dal testo non emerge però una specifica ratio della Cassazione su tale norma

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia su eccezioni o domande, il principio di autosufficienza impone di riportare in modo puntuale il contenuto degli atti processuali da cui risulti la loro effettiva proposizione; non è sufficiente un richiamo generico o riassuntivo.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una doppia ratio decidendi, il motivo che colpisce solo una delle rationes non consente la cassazione se l'altra resta non validamente censurata; l'eventuale fondatezza della censura parziale difetta di interesse concreto.
  • La censura che deduca acquiescenza della controparte alla decisione di primo grado deve indicare specificamente gli atti processuali da cui l'acquiescenza risulterebbe; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La contestazione della valutazione delle prove in cassazione non può prescindere dalla precisa individuazione del contenuto degli atti e delle deduzioni processuali rilevanti, perché altrimenti la doglianza si risolve in una critica generica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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