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Sentenza

Sentenza n. 7164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta regionale del Lazio n. 5 del 4 gennaio 2024, recante il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il 2024/2025, e decreto dell’U.S.R. per il Lazio n. 1 del 5 gennaio 2024, nella parte in cui aggregavano l’I.C. “Antonio Malfatti” all’I.C. di Montasola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Greccio ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 5021 del 10 marzo 2025, che aveva respinto il ricorso proposto congiuntamente al Comune di Monte San Giovanni in Sabina contro il Piano regionale di dimensionamento scolastico 2024/2025 e il conseguente decreto dell’U.S.R. Il primo motivo d’appello denunciava travisamento dei fatti, violazione dell’art. 19, commi 5, 5-bis e 5-quinquies, del d.l. n. 98/2011 e del d.m. n. 127/2023, nonché difetto di istruttoria e motivazione: il TAR non avrebbe considerato che, prima dell’aggregazione, l’I.C. “Antonio Malfatti” aveva sede legale nel Comune montano di Monte San Giovanni in Sabina e 463 iscritti, sicché rilevava la soglia di 400 alunni prevista per le istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, anziché quella ordinaria di 600. Il Comune contestava inoltre che l’accorpamento avrebbe sacrificato la prossimità dei servizi scolastici, la programmazione e la continuità didattica e amministrativa, con possibili ricadute sulle famiglie, sugli studenti e sugli investimenti PNRR. Con il secondo motivo censurava l’irragionevolezza del Piano per i pregiudizi indicati; con il terzo lamentava la violazione delle Linee guida regionali, in particolare dell’art. 2.6, e il difetto di istruttoria dovuto al mancato coinvolgimento dei Comuni nei tavoli tecnici. In subordine chiedeva la riedizione dell’istruttoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse attuale e concreto del Comune quale ente esponenziale della collettività locale. Ha accolto il primo motivo nella parte relativa alla mancata considerazione della sede legale montana dell’I.C. “Antonio Malfatti”, assorbente rispetto agli altri motivi. Ha ammesso la nota ministeriale prodotta per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., perché la mancata produzione in primo grado non era imputabile ai Comuni e il documento era indispensabile: attestava la sede dell’Istituto in via Ripe, a Monte San Giovanni in Sabina. Anche i documenti della Regione indicavano, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, l’indirizzo di via Ripe e il CAP del Comune montano. La Regione avrebbe quindi dovuto considerare la montanità e la soglia ridotta di 400 alunni nella verifica dell’assoggettabilità dell’Istituto al dimensionamento; avrebbe potuto inoltre verificare, con il Ministero e coinvolgendo gli enti locali, se e perché la sede legale fosse stata trasferita tra la fine dell’anno scolastico 2022/2023 e l’inizio del 2023/2024. L’omessa valutazione di tale elemento ha viziato gli atti. Il Collegio ha riformato la sentenza del TAR e annullato la delibera regionale n. 5/2024 e il decreto U.S.R. n. 1/2024 nella parte relativa all’aggregazione dell’I.C. “Antonio Malfatti” all’I.C. di Montasola, fermo il potere di svolgere la verifica indicata. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. Le spese del doppio grado sono state poste in solido a carico della Regione Lazio e del Ministero, per € 5.000, oltre spese generali e accessori; spese compensate nei confronti del Comune di Cottanello. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 4045 del 7 novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Tale produzione documentale deve ritenersi ammissibile, in deroga al divieto di nuovi mezzi di prova e della produzione di nuovi documenti in grado di appello stabilito dall’art. 104, comma 2, c.p.a., rinvenendosi nella fattispecie ora in esame i presupposti in base ai quali lo stesso art. 104, comma 2, c.p.a. consente di derogare al divieto di “nova”.

    La produzione documentale nuova in appello è ammissibile quando ricorrono i presupposti derogatori dell’art. 104, comma 2, c.p.a.; nel caso concreto, la mancata produzione in primo grado non era imputabile ai ricorrenti e il documento era indispensabile per la decisione.

  • art. 1, comma 2, d.m. 30 giugno 2023, n. 127

    Si ricorda, sul punto, che il criterio dell’assegnazione di un dirigente scolastico (DS) e di un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva alle sole Istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni, ridotti a 400 nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, è previsto dall’art. 1, comma 2, del d.m. 30 giugno 2023, n. 127, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni nel triennio dal 2024 al 2027 ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (“manovra” per il 2023), che ha introdotto i commi 5-quater e 5-quinquies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011.

    La soglia per l’assegnazione esclusiva di DS e DSGA è ordinariamente di 600 alunni, ma è ridotta a 400 per le istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree con specificità linguistiche; tale criterio doveva essere considerato nel valutare l’accorpamento dell’I.C.

  • art. 1, comma 557, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Si ricorda, sul punto, che il criterio dell’assegnazione di un dirigente scolastico (DS) e di un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva alle sole Istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni, ridotti a 400 nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, è previsto dall’art. 1, comma 2, del d.m. 30 giugno 2023, n. 127, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni nel triennio dal 2024 al 2027 ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (“manovra” per il 2023), che ha introdotto i commi 5-quater e 5-quinquies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011.

    La disposizione costituisce la base normativa del decreto ministeriale che definisce i criteri per il contingente e la distribuzione regionale degli organici di DS e DSGA, inclusa la soglia ridotta per le istituzioni scolastiche montane.

  • art. 19, commi 5-quater e 5-quinquies, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    Sulla base di tali premesse il T.A.R. ha innanzitutto disatteso la censura dei Comuni ricorrenti secondo cui il Piano di dimensionamento sarebbe stato adottato in carenza del relativo potere, ovvero nonostante il mancato accordo tra Ministeri e Regione. Ha evidenziato, al riguardo, come detta censura si fondasse su un’interpretazione erronea dell’art. 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con l. 15 luglio 2011, n. 111, poiché tale disciplina ha ad oggetto l’individuazione delle modalità di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni e non – come sostenuto dai ricorrenti – la competenza delle Regioni in materia di programmazione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche (materia che, per la Corte costituzionale, va ascritta a una competenza regionale concorrente).

    I commi 5-quater e 5-quinquies disciplinano la definizione e la distribuzione regionale del contingente organico di dirigenti scolastici e DSGA; non regolano la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica e dimensionamento.

Massime di principio

  • Nel dimensionamento scolastico, la Regione deve considerare la soglia di alunni prevista per le istituzioni scolastiche situate in Comuni montani quando, al momento dell’adozione degli atti di riorganizzazione, la sede legale dell’istituzione risulta collocata in un Comune qualificato come montano. L’omessa considerazione di tale dato e dei suoi effetti sulla soglia applicabile vizia la decisione di accorpamento.
  • La produzione documentale nuova in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., quando la mancata produzione in primo grado non è imputabile alla parte e il documento possiede carattere di indispensabilità, ossia è idoneo a fornire un contributo decisivo all’accertamento dei fatti rilevanti.
  • Quando gli elementi disponibili indicano un possibile trasferimento della sede legale di un’istituzione scolastica tra anni scolastici, l’amministrazione può e, ai fini della corretta applicazione delle soglie di dimensionamento, deve verificarne tempi e ragioni, coinvolgendo il Ministero e gli enti locali interessati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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