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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26076/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con nucleo familiare residente nel Paese di provenienza. Il Tribunale aveva respinto la domanda per mancanza di prova del reddito del nucleo familiare; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988, dell'art. 12 preleggi e della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che il reddito familiare sarebbe solo un fattore di calcolo e non un elemento costitutivo del diritto, e che sarebbe stato imposto un onere probatorio più gravoso agli extracomunitari rispetto ai cittadini UE. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 421 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione della richiesta di deposito della certificazione reddituale e della documentazione fiscale prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il requisito reddituale del nucleo familiare è elemento costitutivo del diritto all'assegno e che l'onere di provarlo grava su chiunque ne chieda il riconoscimento, senza disparità di trattamento tra cittadini italiani, UE ed extraUE; pertanto non sussiste violazione della direttiva 2003/109/CE né dell'art. 11 di tale direttiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la valutazione di merito del materiale probatorio, privo della trascrizione specifica dell'istanza istruttoria, e comunque formulato come censura di violazione di legge, mentre l'asserita omessa pronuncia su un'istanza istruttoria avrebbe richiesto una diversa deduzione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., oltre a specifiche allegazioni sulla decisività della prova e sulla rituale introduzione dei fatti in giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 del d.l. n. 69/1988

    Il reddito del nucleo familiare rientra tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno per il nucleo familiare, non essendo un mero parametro di graduazione della prestazione.

  • l. n. 153/1988

    Norma di conversione dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988, richiamata come base normativa della prestazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina, ma la censura è stata respinta.

  • direttiva 2003/109/CE

    Non comporta, nel caso dell'assegno per il nucleo familiare, un regime probatorio più favorevole per il soggiornante di lungo periodo rispetto agli altri beneficiari.

  • art. 11 direttiva 2003/109/CE

    Il principio di parità di trattamento non è violato perché l'onere di provare il requisito reddituale è identico per cittadini italiani, UE ed extraUE.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è ritenuto non necessario, poiché non sussiste la denunciata disparità di trattamento né un dubbio interpretativo decisivo sul diritto UE.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del requisito reddituale incombe sul richiedente, trattandosi di presupposto costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è ravvisata; la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 421 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su istanza istruttoria non integra di per sé violazione di questa norma; la relativa doglianza va veicolata nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche perché il ricorrente non ha trascritto specificamente la richiesta di produzione della documentazione fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; non è il mezzo corretto per censurare l'omessa pronuncia su un'istanza istruttoria o la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro pertinente per l'omessa pronuncia su un fatto/istanza istruttoria decisiva, ma la censura deve essere specifica e supportata dalla decisività del fatto pretermesso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Disciplina il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che inserisce il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo integra un elemento costitutivo del diritto e non un semplice parametro di quantificazione della prestazione.
  • L'onere di provare il requisito reddituale grava su chiunque richieda la prestazione, senza distinzione tra cittadini italiani, dell'Unione europea o extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.
  • La disciplina eurounitaria sulla parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo non impone un regime probatorio più favorevole rispetto a quello ordinariamente previsto per gli altri aventi diritto.
  • La doglianza che contesti l'omessa considerazione di un'istanza istruttoria o la valutazione delle prove non può essere formulata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiede una censura specifica nei limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., con indicazione della decisività del fatto o documento trascurato.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo che lamenti la mancata acquisizione di documenti, è necessaria la puntuale trascrizione dell'istanza e la chiara indicazione della decisività della prova richiesta.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni pensionistiche e ricostituzioneRicorso per cassazioneGiurisdizione in controversie con elementi di estraneità
RamiPrevidenzaProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

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