Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2024 n. 8653 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Acquisto di crediti fiscali fittizi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14 marzo 2023, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Monza il 20 gennaio 2022 per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, comma 1, D.Lgs. 74/2000). Gli era contestato di avere indicato nella dichiarazione fiscale 2015 della Mondial Tempra S.r.l. crediti d'imposta inesistenti, ceduti da altre società e utilizzati in compensazione per 43.463 euro, a completo abbattimento dell'IRES dovuta. Con quattro motivi ha dedotto: violazione del principio devolutivo in appello; insussistenza del dolo, sostenendo che il pagamento di 240.000 euro, le rassicurazioni di professionisti, documenti dell'Agenzia delle Entrate e una denuncia per truffa dimostrassero la sua buona fede; omessa considerazione di un'ipotesi alternativa e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; omessa applicazione d'ufficio della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 17 gennaio 2024, depositata il 28 febbraio 2024, ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato e gli altri inammissibili. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado era legittima, poiché i motivi d'appello riproponevano censure già esaminate e la Corte territoriale aveva comunque illustrato gli elementi di responsabilità. La consapevolezza dell'inesistenza dei crediti e la finalità evasiva sono state desunte, tra l'altro, dall'assenza dei requisiti e del nulla osta necessari, dall'irregolarità e dalla posizione fiscale delle società cedenti, dalla sproporzione tra corrispettivo (240.000 euro) e valore dei crediti (1.625.065 euro), e dalle anomalie dell'operazione. Le contestazioni sul dolo e sulla ricostruzione delle prove chiedevano una rivalutazione del fatto non consentita in Cassazione. La particolare tenuità non poteva essere invocata per la prima volta in legittimità: non era stata richiesta nei gradi di merito e il giudice non aveva l'obbligo di applicarla d'ufficio. Restano confermati la pena di otto mesi di reclusione, le pene accessorie ex art. 12 D.Lgs. 74/2000 e la confisca del profitto disposte in primo grado; A.A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La sussistenza dell'elemento soggettivo è stata, però, come già evidenziato al par. 2, giustificata attraverso la considerazione di una pluralità di elementi, ritenuti, in modo non manifestamente illogico, dimostrativi sia della piena consapevolezza da parte del ricorrente della inesistenza dei crediti ceduti, sia della finalità di evasione sottesa al loro acquisto.

    La dichiarazione fraudolenta contestata richiede la consapevolezza dell'inesistenza dei crediti e la finalità di evasione. Questi elementi possono essere provati attraverso un insieme convergente di circostanze, tra cui anomalie nelle cessioni, mancanza dei presupposti per fruire del credito e sproporzione economica dell'operazione.

  • Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Va, infatti, ricordato che nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui, come quello in esame, le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata.

    Il giudice d'appello può richiamare la motivazione della sentenza di primo grado quando le censure non introducono elementi nuovi già non esaminati; ciò non viola il principio devolutivo se la decisione dà conto delle ragioni per cui le doglianze sono respinte.

  • Art. 43 cod. pen.

    La sussistenza dell'elemento soggettivo è stata, però, come già evidenziato al par. 2, giustificata attraverso la considerazione di una pluralità di elementi, ritenuti, in modo non manifestamente illogico, dimostrativi sia della piena consapevolezza da parte del ricorrente della inesistenza dei crediti ceduti, sia della finalità di evasione sottesa al loro acquisto.

    La componente soggettiva non è esclusa dal solo fatto che l'imputato abbia pagato un prezzo per i crediti: il dolo può essere desunto dal complesso delle circostanze concrete, se esse dimostrano consapevolezza dell'inesistenza e finalità evasiva.

  • Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente di sostituire in Cassazione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura proposta dalla difesa, quando la ricostruzione impugnata sia motivata in modo logico e abbia considerato l'ipotesi alternativa.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    La questione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall' art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi quanto stabilito dall' art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., che comporta l'inammissibilità dei motivi di impugnazione con cui, come nel caso in esame, venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello.

    La particolare tenuità del fatto deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito: se non è stata richiesta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.

  • Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La questione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall' art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi quanto stabilito dall' art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., che comporta l'inammissibilità dei motivi di impugnazione con cui, come nel caso in esame, venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello.

    È inammissibile in Cassazione la censura relativa a una violazione di legge che non sia stata eccepita con l'atto d'appello.

  • Art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma è richiamata per le pene accessorie applicate con la condanna di primo grado e confermate in esito al rigetto del ricorso.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La disciplina dei crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate richiedeva specifici adempimenti, tra cui la prenotazione del credito e il rilascio del nulla osta; la loro mancanza è stata valorizzata per ritenere inesistenti i crediti utilizzati.

Massime di principio

  • L'acquisto oneroso di un credito fiscale non dimostra, da solo, la buona fede: il dolo può essere desunto da indizi convergenti, come l'assenza dei requisiti o delle autorizzazioni, l'opacità della società cedente, irregolarità nella rappresentanza e una sproporzione marcata tra prezzo e valore nominale del credito.
  • La prova della consapevolezza non coincide con la dimostrazione di una semplice carenza di diligenza dell'imprenditore: la responsabilità richiede che gli elementi accertati dimostrino la conoscenza dell'inesistenza del credito e la finalità evasiva.
  • In appello è possibile motivare richiamando la decisione di primo grado quando le censure ripropongono questioni già esaminate; il richiamo deve comunque consentire di comprendere perché le doglianze non sono accolte.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire alla ricostruzione di merito una diversa ipotesi fattuale, se la motivazione impugnata è logica e ha affrontato l'alternativa difensiva.
  • Le richieste di applicazione di una causa di non punibilità, come la particolare tenuità del fatto, devono essere formulate nei tempi processuali utili: se non sono state proposte in appello, di regola non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.