Sentenza del 28/02/2024 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Esenzione - Il mancato utilizzo dell'immobile può escludere il diritto al trattamento agevolato, alla sola condizione che questo sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’esenzione IMU per il 2015 relativa a immobili di proprietà dell’associazione, in particolare i terreni individuati al foglio **, particelle *** e ***. L’avviso di accertamento n. *** prot. *** del 16-12-2020 contestava il mancato pagamento dell’imposta. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza n. 175 del 13-2/8-3-2023, aveva accolto solo in parte il ricorso, lasciando fermo l’accertamento per quei terreni perché, essendo trascorsi oltre vent’anni dall’acquisto senza che l’associazione avviasse le pratiche per ottenere il permesso di costruire, la destinazione agevolata sarebbe stata abbandonata o rinviata sine die. L’associazione ha impugnato tale statuizione. A. R., con atto depositato il 16-2-2024 e denominato «controdeduzioni», ha proposto appello incidentale per contestare l’esenzione riconosciuta in primo grado per un immobile di categoria A/2.
La decisione
La Corte ha accolto l’appello principale e dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento, annullandolo anche nella parte relativa ai terreni indicati. Ha ritenuto errato dedurre la cessazione della destinazione agevolata dalla sola durata del mancato utilizzo o dall’assenza di iniziative edilizie: occorreva accertare in concreto se vi fosse stato un mutamento di destinazione o la cessazione della strumentalità dei beni, circostanze che A. R. non aveva allegato. È stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale di A. R., depositato il 16-2-2024 dopo la notifica dell’appello principale del 9-10-2023, ai sensi degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992. A. R. è stata condannata alle spese: € 2.500 per il primo grado ed € 3.000 per il grado d’appello, oltre agli oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992
non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene.
L’esenzione richiede che l’immobile sia destinato alle attività agevolate e che non abbia perso la propria strumentalità. Il mancato utilizzo effettivo, da solo, non basta a negare il beneficio: deve risultare indicativo di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità.
Art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 504/1992
l'esenzione non spetta qualora l'immobile perda il carattere di strumentalità all'esercizio delle attività considerate oppure esca dalla sfera di disponibilità del soggetto non profit
La disponibilità e la strumentalità dell’immobile rispetto alle attività agevolate sono centrali; l’esenzione viene meno quando l’immobile cessa di essere strumentale o esce dalla disponibilità dell’ente non commerciale. Un’impossibilità temporanea di utilizzo non è di per sé sufficiente a far perdere il beneficio.
Art. 87, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917/1986
un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività previste come esenti dalla norma da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Il requisito soggettivo dell’esenzione è soddisfatto quando le attività agevolate sono svolte da un ente che non ha come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello incidentale della s.p.a. A. R. [...] devesi ritenere inammissibile per tardività della sua proposizione, ai sensi degli artt. 23 e 54 D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, essendo stato depositato presso questa Corte in data 16-2-2024 a fronte di un appello principale notificato alla s.p.a. A. R. in data 9-10-2023.
La Corte applica la disciplina processuale richiamata per dichiarare tardivo e quindi inammissibile l’appello incidentale depositato dopo il termine decorrente dalla notifica dell’appello principale.
Art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello incidentale della s.p.a. A. R. [...] devesi ritenere inammissibile per tardività della sua proposizione, ai sensi degli artt. 23 e 54 D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, essendo stato depositato presso questa Corte in data 16-2-2024 a fronte di un appello principale notificato alla s.p.a. A. R. in data 9-10-2023.
La disposizione, applicata insieme all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, comporta l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo; la denominazione dell’atto come «controdeduzioni» non evita tale conseguenza quando il suo contenuto è impugnatorio.
Massime di principio
- Per l’esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali devono coesistere il requisito soggettivo dell’ente e quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile alle attività agevolate, da verificare concretamente anche quanto alle modalità di svolgimento dell’attività.
- Il mancato utilizzo dell’immobile non determina automaticamente la perdita dell’esenzione. Occorre accertare perché l’immobile non sia utilizzato e se tale circostanza dimostri un effettivo mutamento della destinazione o la cessazione della sua strumentalità alle attività agevolate.
- Non è legittimo negare l’esenzione sulla base della sola durata del mancato utilizzo, dell’assenza di lavori o di un criterio quantitativo sull’intensità dell’utilizzo, senza una verifica concreta della destinazione e della strumentalità del bene.
- Chi intende negare l’esenzione deve allegare e dimostrare elementi concreti indicativi del mutamento di destinazione o della cessazione della strumentalità; la mera supposizione che il bene sia stato abbandonato non è sufficiente.
- Un atto che per contenuto propone un’impugnazione incidentale resta soggetto ai termini processuali previsti, anche se viene intitolato «controdeduzioni»; la tardività può comportarne l’inammissibilità.
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