Sentenza del 28/02/2024 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRES - Doppie imposizioni - La nozione di beneficiario effettivo è stata elaborata al fine di evitare che società con sede in Paesi extraeuropei possano ottenere benefici indebiti, frapponendo fittiziamente nell'operazione di pagamento dei dividendi una società cosiddetta conduit con sede in uno Stato che di quei benefici può godere - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso, ai sensi dell’art. 27-bis del d.P.R. 600/1973, delle ritenute italiane del 15% sui dividendi di € 19.951.569,16 pagati nel 2001 da A. S.p.A. alla controllante olandese A.H. B.V. Le ritenute, pari a € 2.992.753, erano state rimborsate nel 2003; nel 2007 l’Ufficio ne aveva negato il rimborso e richiesto la restituzione, sostenendo che la società olandese non fosse il beneficiario effettivo e che il pagamento sul conto della controllata italiana, nonché l’esenzione fiscale olandese, escludessero una reale doppia imposizione. Dopo precedenti decisioni di merito e cassazioni con rinvio, il giudizio verteva sulla spettanza del rimborso e sull’effettiva titolarità delle somme rimborsate.
La decisione
Il giudice del rinvio ha respinto gli appelli dell’Ufficio, confermando così l’annullamento del diniego di rimborso disposto in primo grado. Ha ritenuto vincolante, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., il principio indicato dalla Cassazione: ai fini del rimborso è sufficiente che i dividendi siano stati inclusi nella dichiarazione dei redditi presentata nei Paesi Bassi, anche se non vi è stata imposta effettivamente versata per effetto del regime di esenzione. Ha dichiarato inammissibile nel giudizio di rinvio la nuova questione sulla non cumulabilità dei benefici della direttiva madre-figlia e delle convenzioni, perché il rinvio è un giudizio chiuso e la questione non risultava specificamente sottoposta alla Cassazione. Ha inoltre accertato che la società olandese era beneficiaria effettiva sia dei dividendi sia del rimborso: il versamento alla controllata italiana era stato disposto per estinguere parzialmente un debito di € 8.200.000 contratto dalla società olandese nell’ambito della costituzione di una joint venture paritetica, operazione documentata in giudizio. Le spese dei diversi gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 27-bis del d.P.R. 600/1973
nel 2002 la società olandese ha chiesto il rimborso di quelle ritenute, ai sensi dell' art. 27 bis del d.p.r. 6001973
La disposizione è il fondamento della richiesta di rimborso delle ritenute sui dividendi da parte della società madre olandese; la decisione riconosce il rimborso nel caso concreto, una volta accertato che la società era beneficiaria effettiva.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
deve subito rilevarsi che la difesa dell'Ufficio -secondo cui il rimborso delle ritenute non spetterebbe, per non essersi verificata alcuna doppia imposizione, una volta che in Olanda l' A.H. B.V. non aveva pagato alcuna tassa sui dividendi- non tiene conto del principio di diritto, vincolante per questa Corte ( secondo comma dell'art. 384 c.p.c. ), enunciato dalla Cassazione con la sentenza di rinvio: principio secondo il quale, ai fini del rimborso dell'imposta, è sufficiente che i dividendi siano stati inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Olanda, anche se poi non sia stata versata alcuna imposta grazie al regime di esenzione di cui s'è detto
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto stabilito dalla Cassazione. Nel caso specifico, l’assenza di imposta effettivamente pagata nei Paesi Bassi non impedisce il rimborso se i dividendi sono stati dichiarati in quel Paese.
Massime di principio
- Il beneficiario effettivo è il soggetto che dispone realmente, sul piano giuridico ed economico, del reddito e non è obbligato a trasferirlo a un altro soggetto. Una società non diventa automaticamente conduit per il solo fatto di essere una holding o di detenere partecipazioni di controllo.
- La circostanza che il rimborso sia versato a una società diversa dal beneficiario dei dividendi non prova da sola l’interposizione: occorre verificare a chi spettano economicamente le somme e se il pagamento alla terza società abbia una giustificazione concreta e documentata, come l’estinzione di un debito.
- Per il rimborso in esame, secondo il principio vincolante richiamato dalla decisione, è sufficiente che i dividendi siano stati inclusi nella dichiarazione dei redditi nello Stato di residenza della società madre; non è necessario che vi sia stata un’imposta effettivamente pagata se opera un regime di esenzione.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state sottoposte alla Cassazione: il giudice deve attenersi al perimetro del rinvio e ai principi di diritto già stabiliti.
- Il riconoscimento di benefici convenzionali o del rimborso va negato quando una società è un mero tramite, privo di effettiva disponibilità del reddito e inserito nell’operazione principalmente per ottenere un vantaggio fiscale; l’interposizione, tuttavia, deve essere accertata sulla base dei fatti e non presunta dalla sola struttura societaria.
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