Sentenza del 28/02/2024 n. 73 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento relativi al 2015 contestavano alla società l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da Srls P. per € 71.442,00, con IVA di € 7.144,30, e maggiori ricavi da operazioni finanziarie non giustificate per € 54.000,00, con IVA di € 11.880,00. Il maggior reddito era stato determinato in € 13.500,00 e imputato anche ai soci D. G. e R. G. La società e il socio D. G. avevano contestato la carenza di prove, l’infondatezza nel merito e l’illegittimità degli avvisi. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Potenza, gli appellanti hanno impugnato la decisione. In appello è emerso che il procedimento relativo all’altro socio, R. G., era stato trattato da un diverso collegio e in data diversa, senza riunione né garanzia di un simultaneus processum.
La decisione
La CTR, con decisione del 31 gennaio 2024, non ha esaminato nel merito le contestazioni tributarie. Ha rilevato che l’accertamento unitario dei redditi della società di persone e dei soci richiedeva la partecipazione congiunta al giudizio e che, nel caso concreto, i procedimenti dei soci non erano stati riuniti né trattati dallo stesso collegio. Ha quindi dichiarato nulla la sentenza n. 265/1/2022 della CTP di Potenza e ha disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza degli accertamenti né sulle spese.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 , pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo.
Nelle controversie che derivano da un accertamento unitario dei redditi di una società di persone e dei suoi soci, questi ultimi sono litisconsorti necessari. Il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti al giudizio; la violazione comporta la nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda unitariamente una società di persone e i redditi imputati ai soci, le relative posizioni devono essere trattate in modo da garantire il litisconsorzio necessario e un’effettiva decisione coordinata.
- La trattazione separata davanti a collegi diversi e in date diverse, senza riunione né garanzia di simultaneus processum, può determinare la nullità della decisione, indipendentemente dal merito delle riprese fiscali.
- Accertata tale nullità, il giudice può annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al giudice competente, senza decidere le contestazioni sostanziali sugli avvisi.
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