Sentenza del 27/02/2024 n. 788 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
I canoni locativi a uso commerciale non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTP, che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF relativo al 2013, per complessivi 8.683 euro, sanzioni e interessi inclusi. L’accertamento riguardava canoni non dichiarati e non riscossi per morosità. La contribuente sosteneva che l’obbligo di tassazione fosse cessato con l’intimazione di sfratto depositata l’8 maggio 2013; l’Agenzia sosteneva invece che, per una locazione commerciale, i canoni restassero imponibili sino alla risoluzione del contratto o alla convalida giudiziale dello sfratto.
La decisione
La Corte accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riforma la decisione impugnata. Stabilisce che i canoni di locazione commerciale non percepiti restano imponibili finché il contratto non sia risolto o intervenga un provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto: la sola intimazione dell’8 maggio 2013 non basta. Nel 2013 il procedimento di convalida non si era concluso e la contribuente non aveva provato il rilascio dell’immobile, che aveva dichiarato avvenuto il 14 dicembre 2013. Spese compensate.
Norme richiamate
Articoli 23 e 34 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dagli articoli 23 e 34 del Dpr 917/86, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo, per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall' articolo 8 della legge 431/1998, è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale di convalida di sfratto di morosità, solo a partire dalla data del medesimo provvedimento è possibile considerare risolto il contratto di locazione a uso commerciale.
Per gli immobili locati a uso commerciale il reddito imponibile è determinato in base al canone finché il contratto resta in vita; la morosità e il mancato incasso non eliminano l’imponibilità. La tassazione cessa soltanto dalla risoluzione del contratto o dalla data del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto.
Articolo 8 della legge 431/1998
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dagli articoli 23 e 34 del Dpr 917/86, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo, per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall' articolo 8 della legge 431/1998, è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale di convalida di sfratto di morosità, solo a partire dalla data del medesimo provvedimento è possibile considerare risolto il contratto di locazione a uso commerciale.
La decisione richiama l’articolo 8 come deroga relativa alle locazioni abitative; tale deroga non si applica alle locazioni commerciali, per le quali i canoni non riscossi rimangono imponibili finché il contratto non risulta risolto.
Massime di principio
- Nelle locazioni commerciali, la mancata riscossione del canone per morosità non basta a escludere il reddito dalla tassazione: rileva la permanenza giuridica del contratto.
- La sola intimazione di sfratto non equivale alla convalida giudiziale e non determina, da sé, la cessazione dell’imponibilità dei canoni.
- Per sostenere la cessazione dell’obbligo dichiarativo occorre documentare la risoluzione del contratto o produrre il provvedimento giudiziale di convalida; la decisione individua la cessazione dalla data del provvedimento.
- La prova del rilascio materiale dell’immobile può essere rilevante, ma nel caso esaminato la contribuente non l’aveva fornita; il rilascio allegato, da solo, non ha quindi modificato l’esito.
Testo integrale
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