Sentenza del 27/02/2024 n. 150 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
CATASTO - revisione catastale - procedura DOCFA - utilizzabilità - condizioni - aggiornamento CEU - esclusione - modifiche nella consistenza dell'immobile - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n. GE0057459/2020, notificato il 22 aprile 2021, con cui l’Ufficio aveva ripristinato il classamento originario dell’immobile in categoria A/1 e 12 vani, respingendo la variazione DOCFA presentata il 14 giugno 2019. Con la DOCFA era stato dichiarato lo scorporo della cantina e proposta la categoria A/2, classe 2, con 11 vani. Il ricorrente lamentava carenza di motivazione, mancata considerazione della documentazione e degli immobili comparabili e assenza di sopralluogo; nel merito sosteneva che le caratteristiche dell’abitazione e del quartiere giustificassero la categoria A/2. L’Agenzia eccepiva inoltre l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992, di una nuova censura formulata per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso, considerata la natura partecipativa della procedura DOCFA e la conoscibilità degli elementi utilizzati dall’Ufficio; ha dichiarato inammissibile, perché nuova in appello, la contestazione relativa a un immobile usato come comparabile. Ha precisato che non è previsto l’obbligo di sopralluogo. Nel merito, le planimetrie prima e dopo la DOCFA erano sostanzialmente equivalenti e non risultava una variazione effettiva dello stato dell’immobile tale da modificarne la consistenza. Ha inoltre valorizzato la superficie catastale di 230 mq, i 12 vani, la distribuzione e gli accessori, l’esposizione esterna e il giardino di proprietà di 376 mq, ritenuti coerenti con la categoria A/1. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.250 euro.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. 16/1993, convertito dalla L. 75/1993, e D.M. 701/1994 (procedura DOCFA)
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall' art. 2 del DL n. 16 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993 , e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura 10 DocFa), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie, come è avvenuto nella fattispecie.
Quando il classamento deriva dalla procedura DOCFA e da una stima dell’Ufficio, la motivazione può essere assolta indicando i dati oggettivi rilevati e la categoria attribuita, se il contribuente può confrontarli con quelli dichiarati e comprenderne le ragioni.
Tale eccezione è inammissibile ex art. 57 D. Lgs. 546/1992 perché nuova e mai sollevata in primo grado, benché nell'avviso di accertamento fossero già presenti tutti gli elementi a base di questa eccezione.
Non è ammissibile in appello una censura nuova quando gli elementi su cui si fonda erano già presenti nell’atto impugnato e la parte avrebbe potuto dedurla in primo grado.
Art. 56 del D.P.R. 1142/1949
La sentenza richiama questa disposizione per individuare uno dei casi in cui è utilizzabile la procedura DOCFA: la dichiarazione di nuova costruzione.
Art. 20 del R.D.L. 652/1939
L'impiego alla procedura DocFa è pertanto limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari.
La DOCFA per variazione presuppone un cambiamento effettivo dello stato dell’immobile che incida sulla consistenza dell’unità; non è uno strumento per ottenere il solo declassamento catastale in assenza di una modifica concreta.
Massime di principio
- La procedura DOCFA non può essere utilizzata come semplice mezzo per cambiare la categoria catastale: occorre una variazione effettiva dell’immobile che incida sulla consistenza dell’unità, oppure ricorrere agli specifici strumenti di revisione del classamento previsti dalla disciplina.
- Quando la DOCFA non comporta modifiche sostanziali rispetto allo stato e alla consistenza precedenti, il classamento originario può essere mantenuto; la valutazione deve considerare le caratteristiche concrete dell’immobile, comprese superficie, numero e ampiezza dei vani, accessori, esposizione e pertinenze.
- Per un avviso di classamento conseguente a DOCFA può essere sufficiente l’indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita, purché il contribuente possa comprendere le ragioni del classamento confrontandoli con i dati della propria dichiarazione.
- Il sopralluogo non è obbligatorio in ogni accertamento catastale: la sua assenza, da sola, non determina l’illegittimità dell’atto.
- In appello non si possono introdurre nuove censure fondate su elementi già disponibili in primo grado.
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