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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19118/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per parziale versamento dell'ICI 2010 su un terreno posseduto in comproprietà, ritenuto edificabile e valorizzato dall'ente in misura superiore a quella dichiarata. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sostanza, che non contestava la natura edificabile del fondo ma solo il valore attribuito dal comune, ritenuto eccessivo e fissato anche sulla base di una deliberazione comunale con efficacia retroattiva. In cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., lamentando omessa valutazione delle prove, mancata ammissione di una CTU e carenza di motivazione sulla congruità del valore e sull'onere probatorio dell'ente; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997 e motivazione apparente o contraddittoria, insistendo sull'illegittimità della determinazione retroattiva del valore; con il terzo ha prospettato violazione di legge e motivazione omessa/perplessa, criticando la mancanza di dati concreti a supporto della stima, la mancata considerazione dei vincoli edificatori e il preteso giudicato formatosi su annualità successive o analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili e, in ogni caso, infondati. Ha affermato che i primi due motivi cumulavano profili eterogenei, sollecitavano una rivalutazione del merito e non rispettavano i requisiti di specificità e di localizzazione degli atti e dei documenti ex art. 366 c.p.c.; ha inoltre chiarito che il vizio motivazionale oggi deducibile è solo quello nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali estreme, non essendo sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione. Quanto alla delibera comunale di stima, ha ribadito che le deliberazioni con cui il comune predetermina i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura non imperativa ma probatoria, assimilabile a presunzioni semplici, e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione; restano comunque superabili da elementi specifici contrari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per totale carenza di specificità e per la richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché il comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza o erronea valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la doglianza deve essere specifica e riferita a errori di diritto o a vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La pretesa errata valutazione delle prove non integra di per sé vizio denunciabile se mira in realtà a ottenere un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'insufficienza della motivazione o la rivalutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la censura non può essere generica o cumulativa di profili eterogenei.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È inammissibile la doglianza che non indichi e non localizzi gli atti e i documenti sui quali si fonda, né ne riproduca il contenuto rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Una censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi con precisione la domanda o eccezione proposta nei precedenti gradi e la sua tempestiva deduzione.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'imposizione ICI sulle aree fabbricabili presuppone la corretta individuazione della base imponibile secondo il valore venale in comune commercio.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59

    Le delibere comunali di predeterminazione dei valori venali delle aree fabbricabili hanno funzione probatoria e non imperativa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, poiché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme e dei ristretti vizi motivazionali previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Le censure devono essere specifiche, autosufficienti e localizzare gli atti e i documenti su cui si fondano; la mancata indicazione delle sedi processuali e dei documenti rilevanti comporta inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione denunciabile come nullità della sentenza ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non quando si contesti soltanto la sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice.
  • Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura di supporto probatorio e possono essere utilizzate anche per annualità precedenti, restando però superabili da elementi specifici contrari forniti dal contribuente.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è di per sé censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a ottenere una diversa valutazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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