Cassazione Civile, Ordinanza n. 19118/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per parziale versamento dell'ICI 2010 su un terreno posseduto in comproprietà, ritenuto edificabile e valorizzato dall'ente in misura superiore a quella dichiarata. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sostanza, che non contestava la natura edificabile del fondo ma solo il valore attribuito dal comune, ritenuto eccessivo e fissato anche sulla base di una deliberazione comunale con efficacia retroattiva. In cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., lamentando omessa valutazione delle prove, mancata ammissione di una CTU e carenza di motivazione sulla congruità del valore e sull'onere probatorio dell'ente; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997 e motivazione apparente o contraddittoria, insistendo sull'illegittimità della determinazione retroattiva del valore; con il terzo ha prospettato violazione di legge e motivazione omessa/perplessa, criticando la mancanza di dati concreti a supporto della stima, la mancata considerazione dei vincoli edificatori e il preteso giudicato formatosi su annualità successive o analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili e, in ogni caso, infondati. Ha affermato che i primi due motivi cumulavano profili eterogenei, sollecitavano una rivalutazione del merito e non rispettavano i requisiti di specificità e di localizzazione degli atti e dei documenti ex art. 366 c.p.c.; ha inoltre chiarito che il vizio motivazionale oggi deducibile è solo quello nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali estreme, non essendo sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione. Quanto alla delibera comunale di stima, ha ribadito che le deliberazioni con cui il comune predetermina i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura non imperativa ma probatoria, assimilabile a presunzioni semplici, e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione; restano comunque superabili da elementi specifici contrari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per totale carenza di specificità e per la richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché il comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza o erronea valutazione delle prove.
Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la doglianza deve essere specifica e riferita a errori di diritto o a vizi motivazionali nei limiti consentiti.
La pretesa errata valutazione delle prove non integra di per sé vizio denunciabile se mira in realtà a ottenere un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'insufficienza della motivazione o la rivalutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la censura non può essere generica o cumulativa di profili eterogenei.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È inammissibile la doglianza che non indichi e non localizzi gli atti e i documenti sui quali si fonda, né ne riproduca il contenuto rilevante.
Una censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi con precisione la domanda o eccezione proposta nei precedenti gradi e la sua tempestiva deduzione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'imposizione ICI sulle aree fabbricabili presuppone la corretta individuazione della base imponibile secondo il valore venale in comune commercio.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59
Le delibere comunali di predeterminazione dei valori venali delle aree fabbricabili hanno funzione probatoria e non imperativa.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, poiché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme e dei ristretti vizi motivazionali previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Le censure devono essere specifiche, autosufficienti e localizzare gli atti e i documenti su cui si fondano; la mancata indicazione delle sedi processuali e dei documenti rilevanti comporta inammissibilità.
- Il vizio di motivazione denunciabile come nullità della sentenza ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non quando si contesti soltanto la sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice.
- Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura di supporto probatorio e possono essere utilizzate anche per annualità precedenti, restando però superabili da elementi specifici contrari forniti dal contribuente.
- La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è di per sé censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a ottenere una diversa valutazione dei fatti.
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