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Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento del decreto cat. A12/2021 Imm. del 28 ottobre 2021, comunicato il 17 marzo 2022, con il quale il Questore di Latina ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo cod. ass. 055953164883 del 17 febbraio 2021.

Giustizia amministrativa202500487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva chiesto il rilascio di un permesso per lavoro autonomo. La Questura aveva preavvisato il rigetto per l'incompletezza della documentazione relativa al requisito reddituale e per la mancata iscrizione all'anagrafe dei residenti nel Comune indicato come residenza, quindi aveva respinto l'istanza rilevando anche che la richiesta di attribuzione della partita IVA era successiva alla presentazione della domanda. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, commi 4, 5 e 9, e 26 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, sostenendo che i redditi inferiori alla soglia minima avrebbero dovuto essere comunque valutati, che nell'anno 2017 aveva percepito euro 7.571,41 e che si sarebbe dovuto considerare l'impatto dell'emergenza pandemica. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori figure di eccesso di potere per la mancata considerazione dell'incidenza della pandemia sulla propria situazione lavorativa.

La decisione

Il TAR ha rigettato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati e fondati sui medesimi fatti. Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lo straniero deve dimostrare, oltre alle risorse adeguate per l'attività e agli altri requisiti previsti dall'art. 26 del d.lgs. 286/1998, la disponibilità di un reddito annuo lecito superiore al livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il reddito sufficiente costituisce presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del titolo, e il relativo onere probatorio grava sul richiedente. Nel caso concreto, in sede procedimentale il ricorrente aveva prodotto soltanto una fotocopia del passaporto, senza documentare redditi sufficienti. La certificazione unica del 2017 e le buste paga, depositate soltanto in giudizio, non potevano essere utilizzate per valutare la legittimità del provvedimento secondo il principio tempus regit actum. Inoltre, la documentazione privatistica non dimostra di per sé l'effettiva percezione dei redditi, potendo essere compatibile con rapporti lavorativi o attività fittizie. Non erano stati prodotti documenti relativi ai redditi degli anni 2018-2020; l'emergenza pandemica poteva incidere sul reddito del 2020, ma non spiegava l'assenza di prova per gli anni 2018 e 2019. Il provvedimento è stato ritenuto sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione dettagliata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 4, 5 e 9, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente, ma il giudice respinge le relative censure ritenendo non dimostrato il requisito reddituale necessario alla permanenza dello straniero.

  • art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998

    lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale [...] deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività [...] e [...] di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

    Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il richiedente deve provare sia le risorse adeguate per l'attività sia un reddito annuo lecito superiore alla soglia minima prevista dalla legge.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al sostentamento è considerata presupposto ineludibile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 13, comma 2, d.P.R. 394/1999

    La norma è richiamata quale fondamento del requisito reddituale necessario per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha utilizzato il preavviso di rigetto per contestare preventivamente l'incompletezza della documentazione reddituale e la mancata iscrizione anagrafica.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente istruito e motivato.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppone che lo straniero dimostri la disponibilità di risorse adeguate per l'attività da intraprendere e di un reddito annuo proveniente da fonti lecite, superiore alla soglia minima prevista dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
  • L'onere di provare la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento grava sul cittadino straniero richiedente il permesso di soggiorno; la mera allegazione di redditi inferiori alla soglia legale non impone all'amministrazione di considerarli sufficienti.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio non può essere utilizzata per valutare la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, che deve essere scrutinata sulla base degli elementi disponibili all'amministrazione al momento della sua adozione.
  • La mera produzione di documenti di provenienza privatistica, quali buste paga, certificazioni uniche, dichiarazioni fiscali, fatture o bilanci, non dimostra di per sé l'effettiva percezione dei redditi, potendo tali documenti essere compatibili con rapporti lavorativi o attività fittizie; occorrono elementi idonei a comprovare concretamente la disponibilità reddituale.
  • L'emergenza pandemica può giustificare una valutazione differenziata dei redditi riferibili al periodo direttamente inciso dalla pandemia, ma non esonera il richiedente dall'onere di documentare i redditi degli anni non interessati dall'evento straordinario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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