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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39983/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva parzialmente accolto gli appelli in loro favore rideterminando le pene riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti non privilegiate e, per Ferrara, contestando inoltre l'omessa riduzione di pena per una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ritenuta erroneamente respinta dal GUP. Iannone deduce anche violazione del divieto di reformatio in peius per la diversa individuazione del reato "più grave" (rapina vs estorsione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che i ricorrenti avessero rinunciato in appello a tutti i motivi diversi da quelli sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (quindi la questione relativa al giudizio abbreviato non poteva essere riproposta). Ha qualificato legittima e adeguatamente motivata la scelta della Corte d'appello di porre le attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti non privilegiate, rilevando la gravità complessiva della condotta e la tardiva confessione in appello. Ha inoltre respinto la censura sul divieto di reformatio in peius, osservando che l'esclusione di un'aggravante ha reso corretto individuare la rapina quale fatto più grave e che ciò non ha portato a una pena illegale. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n.110

    Norma relativa alla contravvenzione contestata a Ferrara; richiamata nel profilo di responsabilità penale del ricorrente, senza ulteriore disamina normativa specifica nella decisione.

  • art. 438, commi 5 e 6-ter, cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in relazione alla presunta omessa riduzione per effetto di un giudizio abbreviato condizionato; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché i ricorrenti avevano rinunciato in appello ai motivi diversi da quelli sulle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.

    Richiamata per ricordare che la sola incensuratezza non è di per sé sufficiente a prevalere sulle aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che ha posto le attenuanti in equivalenza con le aggravanti, tenendo conto anche della gravità complessiva della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma generale sulle modalità di determinazione della pena: la Corte ha preso in considerazione la condotta successiva al reato e le modalità dell'azione come elementi rilevanti per la determinazione della pena nel minimo edittale.

  • art. 628, comma 3-bis, cod. pen.

    Aggravante oggetto di valutazione: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della 3-bis per il reato di estorsione, con conseguente riflesso sull'individuazione del reato più grave (rapina). La Cassazione ha ritenuto corretta tale esclusione e la conseguente individuazione del fatto più grave.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa o implicita di motivi in sede d'appello preclude la loro riproposizione in Cassazione: questioni non mantenute in appello risultano inammissibili.
  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato e non arbitrario.
  • La sola incensuratezza e la confessione tardiva (es. intervenuta in appello) possono non essere sufficienti a far prevalere le attenuanti sulle aggravanti quando la condotta complessiva e le modalità siano particolarmente gravi.
  • Il divieto di reformatio in peius non opera quando una statuizione favorevole all'imputato (esclusione di un'aggravante) porta a riconfigurare quale sia il reato più grave: il ridimensionamento normativo favorevole non impedisce al giudice di merito di individuare correttamente il fatto più grave e determinare la pena conforme alla legge.
  • Ricorrere alla Cassazione con motivi manifestamente infondati o non consentiti può comportare condanne alle spese processuali e ammende; è pertanto opportuno valutare criticamente l'ammissibilità delle doglianze prima del deposito.

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