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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39972/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Prato che li aveva dichiarati responsabili di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2018) e condannati a 6.000 euro di ammenda ciascuno. Hanno dedotto violazione degli artt. 179 e 96 cod.proc.pen., sostenendo che, benché avessero nominato difensori di fiducia già in fase di indagini preliminari, il decreto di citazione a giudizio e l'avviso di conclusione delle indagini non furono notificati ai difensori di fiducia ma ai difensori d'ufficio; ciò avrebbe determinato la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto dell'imputato ad essere assistito dal "suo difensore" quando la difesa tecnica è obbligatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia abbia natura di nullità a regime intermedio e doveva essere sollevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado: poiché tale eccezione è stata proposta solo in cassazione, è stata considerata intempestiva e la nullità è stata sanata. Tuttavia, la Corte ha accolto che l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, con contestuale notifica al difensore d'ufficio nonostante la nomina del difensore scelto, integra una nullità assoluta insanabile che inficia l'intero giudizio di primo grado. Malgrado ciò, la Corte ha rilevato che i reati contestati si erano estinti per prescrizione al 19/05/2021 (termine quinquennale previsto dagli artt. 157, 160 e 161 cod.pen.) e che non risultavano cause di sospensione; perciò ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 179 cod.proc.pen.

    il diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore"

    La Corte interpreta l'art. 179 nel senso che la mancanza di notifica al difensore di fiducia, con sostituzione di quest'ultimo con difensore d'ufficio, integra una nullità assoluta insanabile quando l'assistenza tecnica è obbligatoria, perché pregiudica il diritto dell'imputato ad affidare la difesa alla persona di sua fiducia e a consentirne la preparazione

  • art. 96 cod.proc.pen.

    Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 179; dal testo della sentenza non emerge una specifica nuova interpretazione di tale articolo diversa da quella generale collegata alla contestazione di violazioni procedurali

  • d.lgs. 81/2018

    Normativa richiamata quale oggetto delle contravvenzioni contestate (sicurezza sul lavoro). La Corte non si pronuncia sul merito della violazione normativa, trattando invece profili processuali e di estinzione del reato

  • artt. 157, 160 e 161 cod.pen.

    termine massimo di prescrizione quinquennale

    Applicati dalla Corte per dichiarare intervenuta la prescrizione dei reati contestati entro il 19/05/2021, in assenza di cause di sospensione; tale estinzione del reato determina l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio

Massime di principio

  • La mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio integra, quando la difesa tecnica è obbligatoria, una nullità assoluta e insanabile che può inficiare l'intero giudizio di merito.
  • Le nullità "a regime intermedio" (es. omissione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia) devono essere eccepire tempestivamente, cioè prima della deliberazione della sentenza di primo grado; se sollevate tardivamente (in cassazione) si considerano sanate.
  • Anche quando emerge una nullità processuale rilevante, se nel frattempo è intervenuta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) la Corte può annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare l'estinzione, salvo che l'accertamento della causa estintiva richieda specifici accertamenti di merito.
  • Per tutelare i diritti dell'imputato è fondamentale che la nomina del difensore di fiducia sia tempestivamente annotata e che le notifiche (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione) siano indirizzate al difensore nominato; in caso contrario il ricorrente rischia la dichiarazione di nullità insanabile oppure la perdita della possibilità di far valere la nullità per tardività della contestazione.
  • Chi difende un imputato dovrebbe verificare tempestivamente l'avvenuta notifica degli atti processuali al proprio difensore e, in presenza di omissioni, sollevare immediatamente l'eccezione in sede di merito per preservare l'efficacia della nullità.

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