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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/04/2023 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Parma: dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati relativi al 2011 e rideterminata la pena per il reato relativo al 2012 (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha presentato quattro motivi di cassazione: 1) vizio di calcolo della prescrizione (sostiene che il reato si era prescritto al più tardi il 26/04/2023); 2) vizio processuale e di motivazione per l'utilizzo del processo verbale di constatazione e per il fatto che il teste non avrebbe eseguito gli accertamenti riportati; 3) vizio di motivazione sull'assenza di prova di rapporti commerciali nel 2012 con la presunta cliente finale Edilcolor; 4) vizio di motivazione e violazione di legge perché le transazioni erano regolarmente registrate, la prassi di spedizione era lecita, non vi erano prove di restituzione di denaro e i flussi finanziari erano reali; dedotta anche una disparità di trattamento rispetto ad altro imputato (Andrea Bernini).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) il calcolo della prescrizione fatto dalla giurisprudenza di legittimità prende a riferimento la data di consumazione del reato e la data di deliberazione della sentenza (non soltanto il deposito del dispositivo); il termine decennale dal 28/02/2013, considerata la sospensione indicata, non aveva fatto maturare la prescrizione prima della deliberazione della Corte territoriale; (ii) il processo verbale di constatazione è atto amministrativo utilizzabile ai fini probatori (art. 234 c.p.p.), mentre la parte non aveva dedotto l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 220 disp. att.; la testimonianza de relato è utilizzabile salvo che la parte non abbia richiesto l'esame della fonte diretta; (iii) le censure sull'accertamento di responsabilità erano essenzialmente di merito e contrapponevano una versione alternativa dei fatti alla ricostruzione motivata dai giudici di merito: la Cassazione ha ritenuto che non sussistesse una manifesta illogicità della motivazione tale da giustificare l'intervento; (iv) la presunta disparità di trattamento non è fondata: l'assoluzione di altro imputato si fondava su mancanza di prova della consapevolezza soggettiva, circostanza non estensibile al Ferri. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ordine di versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00; applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le spese del procedimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Individua i reati tributari contestati (frode IVA/carosello); la Corte ha confermato l'imputazione per il reato relativo all'annualità 2012 e la relativa punibilità.

  • cod. proc. pen., art. 234

    Consente l'acquisizione e l'utilizzo, come elementi probatori, di atti amministrativi (es. processi verbali di constatazione); la Cassazione ha richiamato questo principio per ritenere utilizzabile il processo verbale di constatazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 220

    Stabilisce le formalità da seguire quando, nel corso di attività amministrative, emergono specifici indizi di reato; la mancata deduzione della parte circa l'inosservanza di questi presupposti ha reso inammissibile il vizio dedotto.

  • cod. proc. pen., art. 195

    Regola l'esame delle fonti dirette e le limitazioni delle dichiarazioni de relato; la Corte ha chiarito che la dichiarazione de relato è utilizzabile salvo che la parte abbia richiesto l'esame della fonte diretta.

  • cod. proc. pen., art. 507

    Attribuisce al giudice il potere d'ufficio nell'assunzione della prova testimoniale; la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità della prova de relato non deriva dall'assenza di esercizio di tale potere d'ufficio in assenza di specifica istanza della parte.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto che il rilievo richiede una ricostruzione inconfutabile e non meramente alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al relativo onere.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie accessorie (versamento alla Cassa delle Ammende) e al criterio di non imputabilità di colpa nella determinazione dell'ammontare.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato con riferimento alla data di consumazione del reato e alla data di deliberazione della sentenza; il deposito del dispositivo non è sempre determinante per l'interruzione o il compimento dell'iter decisorio.
  • I processi verbali di constatazione e altri atti amministrativi possono essere acquisiti e utilizzati come prova ex art. 234 c.p.p.; però, se dalla attività amministrativa emergono indizi di reato, occorre accertare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 220 disp. att.: la parte che invoca la nullità o inutilizzabilità deve dedurne specificamente l'inosservanza.
  • Le dichiarazioni ‘de relato’ rese in udienza sono, in generale, ammissibili salvo che la parte chieda l'esame della fonte diretta; l'onere di eccepire la non idoneità di tali dichiarazioni grava sulla difesa.
  • In Cassazione i giudizi che investono valutazioni esclusivamente fattuali o ricostruzioni alternative dei fatti sono difficilmente accolti: è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione in modo non meramente ipotetico.
  • La prova della consapevolezza soggettiva della frode deve essere accertata caso per caso: l'assoluzione di un altro coimputato per mancanza di prova personale non comporta automaticamente la stessa sorte per gli altri.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente l'imposizione delle spese e, se ricorre la fattispecie, il pagamento alla Cassa delle Ammende; la quantificazione può essere operata equitativamente dal giudice.

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