Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/04/2023 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Parma: dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati relativi al 2011 e rideterminata la pena per il reato relativo al 2012 (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha presentato quattro motivi di cassazione: 1) vizio di calcolo della prescrizione (sostiene che il reato si era prescritto al più tardi il 26/04/2023); 2) vizio processuale e di motivazione per l'utilizzo del processo verbale di constatazione e per il fatto che il teste non avrebbe eseguito gli accertamenti riportati; 3) vizio di motivazione sull'assenza di prova di rapporti commerciali nel 2012 con la presunta cliente finale Edilcolor; 4) vizio di motivazione e violazione di legge perché le transazioni erano regolarmente registrate, la prassi di spedizione era lecita, non vi erano prove di restituzione di denaro e i flussi finanziari erano reali; dedotta anche una disparità di trattamento rispetto ad altro imputato (Andrea Bernini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) il calcolo della prescrizione fatto dalla giurisprudenza di legittimità prende a riferimento la data di consumazione del reato e la data di deliberazione della sentenza (non soltanto il deposito del dispositivo); il termine decennale dal 28/02/2013, considerata la sospensione indicata, non aveva fatto maturare la prescrizione prima della deliberazione della Corte territoriale; (ii) il processo verbale di constatazione è atto amministrativo utilizzabile ai fini probatori (art. 234 c.p.p.), mentre la parte non aveva dedotto l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 220 disp. att.; la testimonianza de relato è utilizzabile salvo che la parte non abbia richiesto l'esame della fonte diretta; (iii) le censure sull'accertamento di responsabilità erano essenzialmente di merito e contrapponevano una versione alternativa dei fatti alla ricostruzione motivata dai giudici di merito: la Cassazione ha ritenuto che non sussistesse una manifesta illogicità della motivazione tale da giustificare l'intervento; (iv) la presunta disparità di trattamento non è fondata: l'assoluzione di altro imputato si fondava su mancanza di prova della consapevolezza soggettiva, circostanza non estensibile al Ferri. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ordine di versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00; applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le spese del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Individua i reati tributari contestati (frode IVA/carosello); la Corte ha confermato l'imputazione per il reato relativo all'annualità 2012 e la relativa punibilità.
cod. proc. pen., art. 234
Consente l'acquisizione e l'utilizzo, come elementi probatori, di atti amministrativi (es. processi verbali di constatazione); la Cassazione ha richiamato questo principio per ritenere utilizzabile il processo verbale di constatazione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 220
Stabilisce le formalità da seguire quando, nel corso di attività amministrative, emergono specifici indizi di reato; la mancata deduzione della parte circa l'inosservanza di questi presupposti ha reso inammissibile il vizio dedotto.
cod. proc. pen., art. 195
Regola l'esame delle fonti dirette e le limitazioni delle dichiarazioni de relato; la Corte ha chiarito che la dichiarazione de relato è utilizzabile salvo che la parte abbia richiesto l'esame della fonte diretta.
cod. proc. pen., art. 507
Attribuisce al giudice il potere d'ufficio nell'assunzione della prova testimoniale; la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità della prova de relato non deriva dall'assenza di esercizio di tale potere d'ufficio in assenza di specifica istanza della parte.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto che il rilievo richiede una ricostruzione inconfutabile e non meramente alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al relativo onere.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie accessorie (versamento alla Cassa delle Ammende) e al criterio di non imputabilità di colpa nella determinazione dell'ammontare.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato con riferimento alla data di consumazione del reato e alla data di deliberazione della sentenza; il deposito del dispositivo non è sempre determinante per l'interruzione o il compimento dell'iter decisorio.
- I processi verbali di constatazione e altri atti amministrativi possono essere acquisiti e utilizzati come prova ex art. 234 c.p.p.; però, se dalla attività amministrativa emergono indizi di reato, occorre accertare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 220 disp. att.: la parte che invoca la nullità o inutilizzabilità deve dedurne specificamente l'inosservanza.
- Le dichiarazioni ‘de relato’ rese in udienza sono, in generale, ammissibili salvo che la parte chieda l'esame della fonte diretta; l'onere di eccepire la non idoneità di tali dichiarazioni grava sulla difesa.
- In Cassazione i giudizi che investono valutazioni esclusivamente fattuali o ricostruzioni alternative dei fatti sono difficilmente accolti: è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione in modo non meramente ipotetico.
- La prova della consapevolezza soggettiva della frode deve essere accertata caso per caso: l'assoluzione di un altro coimputato per mancanza di prova personale non comporta automaticamente la stessa sorte per gli altri.
- L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente l'imposizione delle spese e, se ricorre la fattispecie, il pagamento alla Cassa delle Ammende; la quantificazione può essere operata equitativamente dal giudice.
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