Cassazione Penale, Sentenza n. 39971/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna della Corte d'appello (23/02/2023) che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale (13/05/2022) riqualificando i fatti dall'art. 4 al più grave art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazioni fiscali infedeli con mezzi fraudolenti). In Cassazione sono stati sollevati tre profili principali: 1) vizio procedurale per la legittimità dell'appello proposto dal Procuratore generale e la conversione, ex art. 580 c.p.p., del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica; 2) vizio di motivazione della Corte d'appello nel ritenere fraudolenta la condotta nonostante la pur riconosciuta caratteristica rudimentale delle falsificazioni contabili; 3) contraddittorietà motivazionale e errore nella quantificazione della pena rispetto al minimo edittale al tempo del fatto (richiamo al d.l. n.124/2019).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto inammissibile l'appello del Procuratore generale (mancanza di legittimazione ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p.) e ha censurato la conversione operata dalla Corte d'appello del ricorso per cassazione in appello ex art. 580 c.p.p.; perciò la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio in relazione a questo vizio procedurale e l'appello del Procuratore generale è dichiarato inammissibile. Quanto al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica (ricorso per cassazione), la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo che concerne l'errata qualificazione giuridica: la falsificazione dei mastrini bancari e gli artifici contestati rientrano nella fattispecie dell'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e non nell'art. 4 (residuale); ne è conseguito l'annullamento della sentenza di primo grado con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio alla luce dei principi espressi. In sintesi: l'annullamento della condanna impugnata e rinvio per nuovo esame sulla base della corretta qualificazione giuridica.
Norme richiamate
"il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento"
Limita la legittimazione ad appellare del Procuratore generale: senza avocazione o acquiescenza del Procuratore della Repubblica l'appello è inammissibile.
Non può operare la conversione di mezzi d'impugnazione proposti da soggetti diversi se questi non sono egualmente legittimati; l'art. 580 presuppone impugnative diverse ma proposte da parti entrambe legittimate a trasformare reciprocamente il rimedio.
Prevede le ipotesi di inammissibilità dell'appello; la Corte d'appello correttamente aveva ritenuto applicabile l'art. 591, comma 1, lett. a) nel caso di appello del Procuratore generale senza legittimazione.
Punisce la dichiarazione infedele realizzata con operazioni simulate o con l'uso di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento: richiede l'esistenza di un "quid pluris" rispetto alla mera falsità contabile, cioè artifici che rendano più insidioso l'ostacolo alle verifiche fiscali.
Disposizione residuale: applicabile solo "fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3"; sanziona la dichiarazione infedele non fraudolenta e dunque non idonea a ostacolare l'accertamento con mezzi falsi o artifici sofisticati.
Ha elevato il minimo edittale per talune fattispecie (richiamata nel motivo sulla pena); occorre valutare la rilevanza temporale (non applicazione retroattiva se peggiorativa) al fine della determinazione della pena per i fatti commessi anteriormente.
Massime di principio
- Il procuratore generale presso la corte d'appello può proporre appello solo nei casi previsti dall'art. 593-bis (avocazione o acquiescenza): un appello privo di tale legittimazione è inammissibile.
- L'art. 580 c.p.p. non consente che un rimedio legittimo di una parte (es. ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica) sia trasformato in appello per effetto di un'impugnazione proposta da un soggetto non legittimato: la conversione richiede parti ugualmente legittimate.
- Nella distinzione tra art. 3 e art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, va ricercato se la condotta integri un "quid pluris" rispetto alla mera alterazione contabile: la falsificazione di mastrini bancari o altri artifici idonei ad ostacolare l'accertamento rientrano nell'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e non nel residuo art. 4.
- Se la Corte territoriale non era legittimata a giudicare per vizi procedurali sull'impugnazione, la Cassazione può annullare senza rinvio la decisione di appello; tuttavia, quando il ricorso di ufficio competente è fondato, la Cassazione può anche disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla base della corretta qualificazione giuridica.
- Quanto alla determinazione della pena, bisogna verificare la decorrenza temporale delle modifiche normative (es. d.l. n.124/2019): le norme peggiorative non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori, salvo diverso regime transitorio espressamente previsto.
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