Cassazione Penale, Sentenza n. 34811/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale in concorso. Il ricorrente censurava: 1) l'utilizzo delle dichiarazioni rese da Maria Grazia Motta alla polizia giudiziaria ritenendole inutilizzabili perché la Motta sarebbe dovuta essere ascoltata come persona sottoposta ad indagini; 2) l'attendibilità e il peso probatorio delle dichiarazioni di Daniela Moscardin, sostenendo che non provano il ruolo di amministratore di fatto e sono influenzate da risentimento personale; 3) l'erronea valutazione delle circostanze attenuanti generiche e il rilievo del precedente penale; 4) la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) e l'insufficiente individuazione dei libri o scritture mancanti a fondamento della bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha confermato che le sentenze di primo e secondo grado formano un unico corpo motivazionale e che la Corte d'Appello ha correttamente valutato le prove e gli indizi. In particolare: le dichiarazioni della Motta, pur rese in sommarie informazioni, non risultano inutilizzabili 'erga omnes' e, comunque, non sono state il fulcro della decisione ma un riscontro a più elementi probatori; le dichiarazioni di Moscardin sono state ritenute attendibili per coerenza, riscontri e rapporto lavorativo con il ricorrente; la qualifica di amministratore di fatto è stata ricostruita sulla base di molteplici elementi (depositario delle scritture dal 2003, incarichi di deposito bilanci, ruolo gestionale continuativo, riscontri documentali e testimonianze); la fattispecie è stata correttamente inquadrata nella bancarotta documentale generica e il dolo (anche nella forma del dolo generico secondo la formulazione applicata) è stato adeguatamente accertato. È stata respinta la censura sulle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: i motivi di cassazione devono criticare specificamente la motivazione di merito; qui le censure sono risultate in gran parte reiterative o generiche e pertanto inammissibili.
art. 63, comma 1 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni autoindizianti rese da persona non sottoposta a indagini non sono utilizzabili contro il dichiarante ma possono essere utilizzate contro terzi; pertanto l'inutilizzabilità non opera 'erga omnes'.
Regole garantiste per la persona sottoposta ad indagini: la valutazione se una persona, al momento della dichiarazione, fosse effettivamente indagata è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
RD 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216, comma 1, n.2
art. 216, co. primo, n. 2, RD 267/1942
La bancarotta fraudolenta documentale può riguardare anche scritture non obbligatorie: la fattispecie a dolo generico comprende la tenuta o l'omissione di annotazioni tali da rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari.
RD 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 223
art. 223, comma primo, RD 267/1942
Richiamata nell'ambito della normativa fallimentare in relazione agli illeciti e alle sanzioni connesse alla gestione societaria e alla tenuta delle scritture.
Regole sulla valutazione della prova e sul principio che spettano al giudici di merito la verifica della logica, coerenza e attendibilità delle dichiarazioni; in cassazione è possibile solo il sindacato di legittimità limitato.
art. 27 e art. 111 Cost.
art. 27 Cost.; art. 111 Cost.
Richiamati in relazione ai principi costituzionali di responsabilità penale personale e di giusto processo; la Cassazione verifica che non vi sia contrasto con la presunzione di innocenza e con il diritto di difesa, ritenendo tali principi rispettati nel caso di specie.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il mancato riconoscimento può essere legittimo se mancano elementi positivi che giustifichino un adeguamento della pena in senso favorevole.
Obbligo di consegna della documentazione contabile da parte dell'imprenditore dichiarato fallito; elemento rilevante nella ricostruzione dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture.
artt. 2214 e ss. cod. civ.
Obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili, che costituiscono presupposto per l'accertamento della responsabilità penale dell'imprenditore o dell'amministratore di fatto.
Nozione di amministratore di fatto: può essere ricostruita in base alla gestione effettiva e continuativa, anche indipendentemente dalle cariche formali.
D.Lgs. 74/2000 (art. quater richiamato)
riferimento a art. quater D.Lgs. 74/2000
Richiamato in relazione alla valutazione di pregresse responsabilita' penali del ricorrente; la Corte sottolinea che il precedente non prova di per sé una predilezione per illeciti e va valutato nel suo contesto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una persona non sottoposta formalmente a indagini possono essere utilizzate contro terzi: l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. tutela solo il dichiarante, non opera 'erga omnes'.
- Il giudice di legittimità non rifa' i fatti: la valutazione dell'attendibilità testimoniale e l'accertamento degli elementi di fatto (es. ruolo di amministratore di fatto) spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione o manifesta illogicità.
- La qualifica di amministratore di fatto si valuta sulla base di elementi di fatto convergenti (gestione continuativa, essere depositario delle scritture, compiti concreti di gestione e deposito bilanci, rapporti gestionali con terzi), non solo sulla titolarità formale della carica.
- La bancarotta fraudolenta documentale comprende anche la mancanza, l'omissione o l'infedeltà di scritture non formalmente obbligatorie quando tali carenze rendono impossibile o difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.
- È ammessa la 'prova di resistenza': il giudice di legittimità può verificare se elementi acquisiti illegittimamente abbiano avuto incidenza decisiva sulla decisione, valutando se la decisione sarebbe stata la stessa anche senza quegli elementi.
- Il dolo richiesto per la bancarotta documentale si coglie anche nella forma del dolo generico quando vi è la coscienza e volontà di tenere le scritture in modo da ostacolare o impedire la ricostruzione; la prova si desume da ruolo, compiti e consapevolezza del soggetto.
- Il rifiuto di riconoscere attenuanti generiche deve essere motivato ma è legittimo in assenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento sanzionatorio più favorevole.
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