Cassazione Civile, Ordinanza n. 20863/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2017, relativo a pannelli installati sulle facciate di un fabbricato di proprietà della contribuente, recanti l’immagine del marchio sociale e illuminati da faretti collocati alla base delle pareti. La contribuente aveva presentato la dichiarazione ma non aveva autoliquidato l’imposta richiesta. In primo e in secondo grado il ricorso è stato respinto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque censure: 1) nullità dell’atto per mancato contraddittorio preventivo e per assenza di verbale di constatazione redatto in contraddittorio durante il sopralluogo; 2) omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla carenza di prova della pretesa impositiva; 3) erronea ritenuta adeguatezza della motivazione dell’avviso; 4) erronea applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 507/1993 sulla superficie tassabile, sostenendo che dovesse essere considerato solo il rettangolo virtuale del messaggio e non l’intera superficie del pannello; 5) erronea applicazione della maggiorazione d’imposta per pubblicità luminosa o illuminata, sostenendo che serva una fonte luminosa appositamente installata per il messaggio pubblicitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che fosse necessario, per questo tipo di accertamento sui tributi locali, un contraddittorio preventivo o la redazione di un processo verbale di constatazione in contraddittorio, trattandosi di sopralluogo esterno non assimilabile a accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente. Ha ritenuto infondata anche la censura di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque esaminato il tema e che, in ogni caso, la doglianza confondeva il piano della motivazione dell’atto con quello della prova nel processo. Quanto alla motivazione dell’avviso, la Corte ha confermato che erano sufficienti l’indicazione dei mezzi pubblicitari, della superficie, della tariffa e dell’imposta dovuta. Sul merito dell’imposizione, ha ribadito che, quando il marchio è inserito in un pannello che per caratteristiche grafiche e dimensionali costituisce un unico veicolo pubblicitario, l’imponibile si estende all’intera superficie; inoltre, la maggiorazione per pubblicità illuminata si applica anche se la luce proviene da un impianto esterno collocato nella proprietà, purché renda il messaggio visibile di notte. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale
La disposizione è stata ritenuta riferita, comunque, alla constatazione di infrazioni costituenti reato e non idonea a imporre, a pena di nullità, la redazione di un verbale di constatazione quale presupposto necessario dell’avviso di accertamento.
art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni...
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; il suo mancato rispetto comporta nullità dell’atto e assorbe la prova di resistenza. Tuttavia, un sopralluogo esterno non integra tali presupposti.
art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per la pubblicità su pannelli con marchio commerciale, l’imposta si calcola sull’intera superficie dell’installazione quando la parte non coperta dal marchio abbia caratteristiche grafiche tali da costituire un’estensione del messaggio pubblicitario.
art. 7, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento
La maggiorazione si applica sia alla pubblicità luminosa sia a quella illuminata da fonte esterna, purché il messaggio risulti visibile anche nelle ore notturne.
art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati
Per i tributi locali l’avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; nel caso dell’imposta sulla pubblicità è sufficiente l’indicazione del soggetto passivo, delle caratteristiche e dell’ubicazione del mezzo, dell’imposta, degli accessori e del termine di pagamento.
art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La norma distingue tra motivazione dell’atto e prova della pretesa: l’avviso deve rendere comprensibili fatti e ragioni della pretesa, mentre i mezzi di prova attengono alla successiva fase contenziosa.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei tributi locali, il sopralluogo esterno effettuato dall’amministrazione per rilevare elementi visibili da luogo pubblico non integra di regola accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non fa sorgere, per ciò solo, l’obbligo del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente.
- Per l’imposta comunale sulla pubblicità, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indichi soggetto passivo, caratteristiche e ubicazione del mezzo pubblicitario, importo accertato e accessori, senza necessità di esporre in dettaglio le modalità di calcolo o le fonti probatorie, che possono essere dedotte nel contenzioso.
- La distinzione tra motivazione dell’atto impositivo e prova della pretesa è netta: la prima serve a consentire la conoscenza della pretesa tributaria, la seconda attiene alla dimostrazione in giudizio dei fatti costitutivi o impeditivi.
- Quando un marchio o messaggio è inserito in un pannello che, per dimensioni, forma, colore o continuità grafica, costituisce un unico veicolo pubblicitario, la base imponibile può comprendere l’intera superficie dell’installazione, non solo la porzione materialmente occupata dal marchio.
- La maggiorazione per pubblicità luminosa o illuminata non richiede che la fonte luminosa sia incorporata nel mezzo pubblicitario: è sufficiente qualsiasi impianto idoneo a renderlo visibile nelle ore notturne, anche se collocato esternamente al messaggio ma nella disponibilità del proprietario.
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