Cassazione Civile, Ordinanza n. 36479/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria fondata su tre cartelle di pagamento che il contribuente assumeva non essergli mai state notificate. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello confermando la regolarità delle notifiche, anche mediante servizio postale gestito da operatore privato e anche se eseguite a persona diversa dal destinatario, ritenendo inoltre infondata la censura sulla mancata notifica dell'intimazione. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi; tuttavia, nelle more, depositava memoria dichiarando di aver aderito alla c.d. rottamazione ter, di aver versato la prima e alcune rate, e di rinunciare al ricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. L'agente della riscossione si costituiva accettando la rinuncia e chiedendo anche esso la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la domanda di estinzione del giudizio collegata all'adesione alla definizione agevolata. Ha rilevato che, pur essendo richiesto dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 il perfezionamento della definizione e la produzione della documentazione dei pagamenti, il mancato pagamento integrale del debito rateizzato non impedisce la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione quando vi sia la rinuncia del ricorrente e l'accettazione della controparte. Non essendo maturata la cessazione della materia del contendere per difetto di pagamento integrale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha disposto la compensazione delle spese su richiesta e accettazione delle parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato. I motivi di ricorso non sono stati esaminati.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018
"l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il mancato pagamento integrale non preclude la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia del ricorrente e accettazione della controparte; il pieno pagamento rileva solo ai fini della cessazione della materia del contendere.
La Corte ricondice le ipotesi di rinuncia e di definizione agevolata con effetti estintivi ai casi di estinzione del processo disposta per legge, dichiarabili in cassazione ai sensi di questa norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata e rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto anche se non risulti ancora il pagamento integrale del debito rateizzato, purché la controparte accetti la rinuncia o la fattispecie sia comunque riconducibile a un'estinzione prevista dalla legge.
- Nei giudizi di cassazione, gli effetti estintivi collegati a istituti di definizione agevolata vanno ricondotti ai "casi di estinzione del processo disposta per legge" di cui all'art. 391 c.p.c., anche quando l'effetto processuale dipenda da fatti esterni al processo che devono essere documentati in giudizio.
- La cessazione della materia del contendere richiede il pagamento integrale del debito definito; in sua assenza, ove ricorrano rinuncia e accettazione, la soluzione processuale corretta è l'estinzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando rituale e accettata, comporta la chiusura del processo senza formazione del giudicato sulla sentenza impugnata; la regolazione sostanziale del rapporto resta affidata alla disciplina della definizione agevolata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia collegata a definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato.
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