Cassazione Civile, Ordinanza n. 01998/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente del Comune di Catania addetta all'ufficio stampa, alla quale in origine era stato riconosciuto il trattamento economico del contratto giornalistico in base a un accordo di conciliazione e a un successivo contratto collettivo regionale del 24 ottobre 2007. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2007, il Comune ha sospeso l'erogazione di tale trattamento con provvedimento del 18 dicembre 2009. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della dipendente sulle differenze retributive e rigettato il risarcimento danni; in appello il Comune ha ottenuto il rigetto di tutte le domande. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia sulla legittimità del provvedimento di sospensione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; tardività e non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di inefficacia del contratto collettivo regionale per mancata stipula del contratto integrativo; violazione del diritto di difesa per mancata tempestiva indicazione della questione; erronea applicazione dell'art. 420-bis c.p.c. per asserita necessità di una decisione sul contratto collettivo già in primo grado; errata interpretazione del contratto regionale e omesso rilievo della comune volontà delle parti e dei fatti che, secondo la ricorrente, dimostravano l'assenza di maggiori oneri per l'ente; infine, censura sulle spese di lite per mancata compensazione in ragione di un mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto, tra l'altro, che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato la questione della sospensione del trattamento economico, che l'eccezione relativa alla mancata stipula del contratto integrativo fosse rilevabile anche d'ufficio in quanto attinente alla corretta applicazione del testo contrattuale e fosse stata comunque oggetto di difese nel merito, che il motivo sul diritto di difesa fosse privo di autosufficienza, e che la doglianza sull'art. 420-bis c.p.c. introducesse una questione nuova e comunque non pertinente ai contratti collettivi regionali. Quanto ai motivi sull'interpretazione del contratto regionale, la Corte ha osservato che non è deducibile ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione di legge rispetto a contratti collettivi non nazionali e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta omessa pronuncia non è stata ravvisata, perché la Corte d'appello aveva comunque deciso sulla questione sostanziale posta a base della domanda e sulla sospensione del trattamento economico.
La censura di tardività dell'eccezione è stata respinta perché la questione riguardava la corretta applicazione del contratto collettivo ed era rilevabile anche d'ufficio; inoltre risultava comunque dibattuta tra le parti.
La procedura è stata ritenuta non obbligatoria e comunque riferita ai soli contratti collettivi nazionali; la doglianza era inoltre nuova rispetto alla sentenza impugnata.
L'interpretazione del contratto collettivo non nazionale è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inadeguata, non mediante una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La violazione/falsa applicazione di legge, in relazione ai contratti collettivi, è deducibile in cassazione solo per i contratti nazionali; non per i contratti regionali o integrativi.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
I vizi processuali sono rilevanti solo se hanno concretamente inciso sul diritto di difesa e sul contenuto della decisione.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Le censure motivazionali non possono tradursi in una rivalutazione del fatto e del merito.
La compensazione delle spese è discrezionale; la mancata compensazione non necessita di specifica motivazione censurabile in cassazione.
art. 117 Cost.
La disciplina richiamata dalla Corte d'appello è stata considerata principio fondamentale rilevante anche per le regioni a statuto speciale.
art. 9, comma 5, L. n. 150/2000
È richiamato come base normativa che limita l'applicazione del contratto giornalistico al personale di ruolo senza ulteriori oneri per l'ente.
art. 6 del contratto regionale del 24 ottobre 2007
La Corte d'appello ha valorizzato tale previsione per escludere che l'applicazione del contratto potesse comportare oneri economici superiori per l'amministrazione; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a rivalutarne il significato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.
sentenza Corte cost. n. 189/2007
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano l'applicazione automatica del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa degli enti locali; la sospensione del trattamento economico è stata ricondotta a tale pronuncia.
Massime di principio
- L'interpretazione e l'applicazione di un contratto collettivo regionale o comunque non nazionale non sono censurabili in cassazione come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il controllo di legittimità resta confinato alla violazione dei canoni ermeneutici o ai limiti del vizio motivazionale.
- Una questione attinente alla corretta applicazione del testo contrattuale può essere rilevata anche d'ufficio se già introdotta nel thema decidendum dalle difese delle parti; la doglianza di tardività è inammissibile se non confronta in modo specifico le statuizioni del giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di nullità per violazione del diritto di difesa o per omessa pronuncia richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio subito e un rigoroso rispetto dell'autosufficienza, con puntuale indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti del giudizio di merito.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante censure che, pur formalmente formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione, richiedano una nuova valutazione dei fatti o del significato delle clausole contrattuali.
- La procedura di cui all'art. 420-bis c.p.c. riguarda i contratti collettivi nazionali e non costituisce un meccanismo obbligatorio generalizzato per ogni controversia interpretativa su contratti collettivi di diverso livello.
- La decisione sulle spese di lite, inclusa la mancata compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è normalmente insindacabile in cassazione, salvo specifiche ipotesi di violazione di legge.
- rami
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