Cassazione Penale, Ordinanza n. 12463/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato di stupefacenti è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte di appello a quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p., contestando la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e quindi la tenuta dell'impianto probatorio; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 81 c.p. per la mancata indicazione analitica dei passaggi che avevano condotto alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, evidenziando che la sentenza impugnata era sorretta da ampia motivazione fondata su appostamenti, sequestri, sommarie informazioni di acquirenti, pedinamento satellitare e intercettazioni, elementi ritenuti idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio una capillare attività di cessione di stupefacenti; ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era motivato con la mancanza di elementi positivi e che la pena, essendo inferiore alla media edittale, non richiedeva una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna, relativo alla cessione di sostanze stupefacenti.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte reputa la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la decisione di merito valorizzi la mancanza di elementi positivi di giudizio.
La Corte ribadisce che, se la pena irrogata è al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione economica accessoria conseguente all'inammissibilità presuppone la verifica della non colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito o a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione dell'art. 273 c.p.p. deve misurarsi con gli specifici passaggi motivazionali che sorreggono la valutazione dei gravi indizi; in difetto, la censura è generica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice di merito valorizzi la mancanza di elementi positivi di giudizio, senza necessità di analisi analitica di ogni profilo favorevole o sfavorevole.
- Quando la pena viene irrogata al di sotto della media edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica e non richiede una dettagliata scansione dei passaggi aritmetici.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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