Cassazione Civile, Ordinanza n. 31591/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso alcune cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. Il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto dell'opposizione dichiarandola inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla comunicazione del sollecito di pagamento. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di opposizione riproposto in appello relativo alla prescrizione dei crediti per omessa notifica delle cartelle, e la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 615 c.p.c. sostenendo che, essendo stata eccepita la prescrizione della pretesa sanzionatoria per mancata notifica delle cartelle, l'azione non rientrava nell'opposizione a sanzione soggetta al termine breve, ma integrava opposizione all'esecuzione proponibile senza limite di tempo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se il destinatario della cartella deduce la prescrizione della pretesa sanzionatoria maturata dopo il verbale di accertamento e assume l'omessa o invalida notifica degli atti come fatto rilevante ai fini dell'inefficacia interruttiva della prescrizione, la contestazione va esaminata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non è soggetta al termine di 30 giorni dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché decida nel merito attenendosi a tali principi e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
invocato come norma violata per omessa pronuncia su un motivo di opposizione
termine di 30 giorni per l'opposizione nelle controversie indicate; non applicabile quando si deduce prescrizione della pretesa sanzionatoria come opposizione all'esecuzione
rimedio oppositivo esperibile senza limiti di tempo quando si fanno valere fatti estintivi sopravvenuti e la prescrizione della pretesa sanzionatoria
richiamato in relazione alla prescrizione della pretesa sanzionatoria
richiamato in relazione alla prescrizione della pretesa sanzionatoria
Massime di principio
- L'opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando la parte deduca che essa è il primo atto conosciuto, va proposta nei termini e nelle forme dell'opposizione disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
- Quando invece la parte deduce fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, in particolare la prescrizione della pretesa sanzionatoria maturata dopo la formazione del verbale, la domanda si configura come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e può essere proposta senza un termine decadenziale.
- La deduzione dell'omessa o invalida notifica del verbale o della cartella, se non è proposta come vizio autonomo dell'atto ma quale elemento incidentale sull'idoneità dell'atto a interrompere la prescrizione, resta esaminabile nel giudizio di opposizione all'esecuzione senza limiti temporali.
- Il giudice non può dichiarare l'inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, al tempo stesso, omettere di esaminare l'eccezione di prescrizione quando questa attenga a fatti estintivi successivi al verbale di accertamento.
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