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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14969/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni che aveva dichiarato Daniele colpevole del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRES e IVA, anno d'imposta 2013), censurando l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, del profitto del reato quantificabile nell'importo delle imposte evase; il motivo di ricorso è formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato in parte la sentenza impugnata per omissione della statuizione sulla confisca. Ha confermato l'accertamento di responsabilità come irrevocabile, ma ha rinviato al Tribunale di Terni per valutare e disporre la confisca del profitto del reato nella misura necessaria, procedendo, se possibile, alla confisca diretta e, solo se impossibile, a quella per equivalente; la Corte ha inoltre precisato che la confisca in materia tributaria è obbligatoria e può essere disposta anche senza precedente sequestro e senza individuazione specifica dei beni fino al valore del profitto confiscabile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Fattispecie punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la sua commissione di regola genera un profitto ingiusto pari all'imposta evasa, richiedendo il dolo specifico di evasione

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte interpreta la norma come fonte dell'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato tributario; la disposizione è applicabile per ragioni di continuità normativa con le previsioni previgenti

  • codice penale, art. 322-ter (previgente)

    art. 322-ter cod. pen. (previgente, richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24/12/2007, n.244)

    La disposizione previgente era sostanzialmente equivalente all'attuale art. 12-bis e giustifica l'applicazione della regola della confisca obbligatoria anche a fatti anteriori alle successive modifiche legislative

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 14

    art. 14 d.lgs. n. 158/2015 (abrogazione e riforma normativa)

    Riferimento normativo al quadro modificativo che ha introdotto l'art. 12-bis; la Corte rileva la continuità sostanziale tra le norme successive e quelle previgenti

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Procuratore generale (vizi di diritto nella motivazione e applicazione della legge)

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con mod., dalla l. 18/12/2020, n.176

    Norma che ha consentito al Pubblico Ministero di trasmettere richieste scritte nel procedimento di legittimità; qui citata in relazione alle richieste conclusive del Procuratore generale

  • codice di procedura penale, art. 443

    Richiamata per precisare che la sentenza impugnata era inappellabile per il pubblico ministero, facendo escludere l'ipotesi del ricorso per saltum

  • codice di procedura penale, art. 569, comma 4

    art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato per escludere l'applicazione delle norme sul ricorso per cassazione immediato (per saltum) alla fattispecie, essendo il ricorso proposto l'unico rimedio esperibile

Massime di principio

  • In materia di reati tributari (art. 5 d.lgs. 74/2000) la confisca del profitto è obbligatoria e deve essere disposta in caso di condanna salvo motivazione specifica sull'assenza dei presupposti
  • La confisca per equivalente può essere disposta dal giudice della cognizione anche senza precedente sequestro cautelare e senza identificazione specifica dei beni, entro i limiti del valore corrispondente al profitto del reato
  • Se il giudice di merito omette di decidere sulla confisca, la cassazione può annullare e rinviare per consentire indagini istruttorie necessarie a quantificare il profitto confiscabile
  • La continuità normativa tra disposizioni previgenti e l'art. 12-bis rende applicabile l'obbligo di confisca anche quando i fatti in parte si riferiscono a periodi antecedenti a modifiche formali della disciplina
  • Nelle ipotesi di impresa individuale la distinzione tra confisca diretta e per equivalente può essere irrilevante: il giudice deve comunque valutare la misura del profitto e adottare il provvedimento ablativo adeguato
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale che il giudice di merito compia valutazioni istruttorie precise sull'entità dell'evasione e sul collegamento tra profitto e condotta, onde evitare rinvii per cassazione

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