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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36497/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del corrispettivo per il servizio di controllo al 100% dei bagagli da stiva svolto da una società di gestione aeroportuale in favore dei passeggeri di una compagnia aerea nel periodo 3-26 giugno 2003, e per periodi successivi fino al 31 agosto 2003. La compagnia aerea aveva resistito al decreto ingiuntivo emesso su domanda del gestore, deducendo: l'inapplicabilità nei propri confronti degli effetti della sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato illegittima, in parte qua, la nota ENAC sulla decorrenza del pagamento; l'illegittimità del recupero ex post del corrispettivo; il contrasto della decisione con il decreto ministeriale del 14 marzo 2003; l'impossibilità oggettiva di riscuotere dai passeggeri il corrispettivo; la mancata prova del credito; l'erronea valutazione delle prove; e la pretesa modifica della domanda monitoria in sede di costituzione e risposta. In cassazione la ricorrente ha affidato il ricorso a nove motivi, centrati soprattutto su giudicato, efficacia della sentenza amministrativa, interpretazione del decreto ministeriale, impossibilità di adempiere, prova del credito e violazioni processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse accertato in fatto l'effettivo svolgimento del servizio di controllo bagagli da parte della società resistente e il riconoscimento, da parte della compagnia aerea, del diritto al corrispettivo previsto dal decreto ministeriale. Ha quindi considerato non idoneamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando inoltre che i motivi si risolvevano in richiami a documenti e atti non adeguatamente riprodotti e localizzati nel ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e che molte doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato/sentenza amministrativa invocata dalla ricorrente

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al contraddittorio e alla dedotta efficacia della sentenza amministrativa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo inerente al giusto processo e alla dedotta violazione processuale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indicati come parametri di ricorso per le censure di violazione di legge e nullità processuale

  • art. 97 Cost.

    invocato per sostenere l'illegittimità del recupero ex post della tariffa

  • D.M. 14/T del 14 marzo 2003

    considerato dalla Corte come fonte dell'obbligo ex lege del vettore di applicare, riscuotere e versare il corrispettivo del servizio

  • Regolamento (CE) n. 2320/2002

    richiamato quale base normativa del servizio di controllo bagagli

  • art. 1173 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1218 c.c. per contestare l'obbligo di pagamento e l'impossibilità di prestazione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per sostenere l'impossibilità oggettiva di adempiere

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare il difetto di prova del credito e la distribuzione dell'onere probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali

  • artt. 183, 633, 645, 653 c.p.c.

    richiamati nel motivo relativo alla pretesa modifica della domanda rispetto al monitorio

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne ha fatto applicazione rigorosa, rilevando che il ricorso richiamava documenti e atti senza adeguata riproduzione, indicazione e localizzazione nel fascicolo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel passaggio in cui la Corte esclude censure riducibili a omesso/erroneo esame delle prove oltre i limiti del vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il richiamo a documenti e atti di causa non basta: è necessario riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una ratio decidendi basata su accertamenti di fatto, il ricorrente deve colpirla in modo specifico e completo; se la ratio resta sostanzialmente intatta, il ricorso non può essere accolto.
  • La deduzione di un "vizio di motivazione" è ammissibile solo nei ristretti limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., ossia per l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per contestare l'erronea valutazione delle prove o delle emergenze istruttorie.
  • Se un obbligo di pagamento discende direttamente dalla disciplina normativa applicabile al rapporto, la difficoltà del debitore di recuperare le somme da terzi non esclude di per sé l'obbligo verso il creditore principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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