Cassazione Penale, Sentenza n. 30045/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di hashish, cocaina e marijuana, detenzione illegale di armi comuni da sparo, serbatoi e munizioni e ricettazione. Il ricorso denunciava: 1) violazione dell'art. 63 c.p.p. per usare le dichiarazioni testimoniali di Pietro D'Alto rese in presenza di indizi a suo carico (richiesta di declaratoria di inutilizzabilità); 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sosteneva che le condotte relative agli stupefacenti non erano attribuibili all'imputato e che, data la modesta quantità e la presenza di coinquilini, si doveva ritenere uso personale); 3) violazione degli artt. 648 e 697 c.p. e della L. 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione alla ricettazione delle armi e alla mancata prova della provenienza furtiva; 4) eccessività della pena e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 133, 81 e 62-bis c.p.), con contestazione degli aumenti per continuazione e per i reati in materia di armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la condanna non si fondasse sulle sole dichiarazioni di D'Alto ma su dati oggettivi: solo Sigillò era in possesso delle chiavi del garage, egli indicò agli operanti dove si trovavano i sacchi con la marijuana, la maggior parte della droga rinvenuta nell'abitazione era occultata in corrispondenza della sua camera da letto e non poteva essere attribuita ai coinquilini (uno era in ferie). Gli elementi (pluralità e quantità delle sostanze, presenza di un bilancino di precisione) escludevano l'uso personale e giustificavano l'imputazione a fini di spaccio. Quanto alla ricettazione, la Corte ha ribadito che il soggetto trovato in possesso di cose di provenienza furtiva deve fornire spiegazione plausibile; l'assenza di spiegazione legittima la condanna. Sui profili di pena, la decisione di appello è stata ritenuta congrua e non configurante una reformatio in peius illegittima; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha valutato che le dichiarazioni di un testimone rese quando sussistevano indizi a suo carico non siano state determinanti per l'affermazione di responsabilità: la sentenza si è basata su elementi oggettivi indipendenti dalle dichiarazioni contestate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 4 e 5)
La Corte ha ritenuto integrati i reati di detenzione a fini di spaccio in relazione alla pluralità delle sostanze, alle quantità rinvenute e alla presenza di un bilancino di precisione; ha escluso l'uso esclusivamente personale
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La normativa sull'illecito amministrativo da uso personale è stata considerata non applicabile alla luce degli elementi probatori che indicavano destinazione allo spaccio
In tema di ricettazione, la Corte ha confermato che il possesso di cose di probabile provenienza furtiva richiede una spiegazione plausibile da parte del possessore; l'assenza di tale spiegazione legittima la condanna
Il vizio relativo alla contravvenzione è stato ritenuto infondato e l'aumento di pena correlato è stato valutato congruamente nel quadro della continuazione
artt. 133, 81 e 62-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena in appello e ha escluso che vi sia stata una reformatio in peius non giustificata
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni testimoniali rese quando il dichiarante ha indizi a carico possono essere valutate inutilizzabili, ma se la sentenza di merito si fonda su elementi oggettivi indipendenti (chiavi, possesso materiale, indicazioni fornite all'autorità, esiti delle perquisizioni) la loro inutilizzabilità non inficia necessariamente la condanna.
- Il possesso esclusivo di strumenti di accesso (es. chiavi) a un luogo dove sono rinvenute sostanze stupefacenti o armi costituisce un forte elemento indiziario di disponibilità e può legittimare l'attribuzione della detenzione.
- La distinzione tra uso personale e detenzione a fini di spaccio si basa su una valutazione complessiva: pluralità di sostanze, quantitativi, modalità di occultamento e ritrovamento di bilancini o altro materiale di peso sono indici contrari alla mera detenzione per uso personale.
- In tema di ricettazione, la semplice presenza di beni di probabile provenienza furtiva in capo a un soggetto comporta l'onere per quest'ultimo di fornire una spiegazione credibile sull'origine; l'assenza di spiegazioni giustifica la responsabilità penale.
- La Corte d'appello ha margine di valutazione nella ricalcolazione della pena (anche con differenti scelte sul trattamento sanzionatorio) purché la motivazione sia congrua; ciò non costituisce automaticamente una reformatio in peius se applicati criteri corretti.
- Per contestare efficacemente una condanna occorre offrire elementi concreti che mettano in dubbio i fatti oggettivi (es. dimostrare l'accesso di terzi, fornire prove dell'origine lecita di beni, o spiegazioni credibili sul possesso), non solo eccepire vizi formali quando la motivazione è sorretta da riscontri materiali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30021/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30023/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30024/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30025/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →