Cassazione Civile, Ordinanza n. 18835/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda due intimazioni di pagamento emesse per annualità 2007 e 2008 dopo avvisi di accertamento notificati a un’associazione sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante, a seguito del disconoscimento del regime agevolativo previsto dalla L. n. 398/1991 per ritenuta natura commerciale dell’attività e irregolarità contabile. Il contribuente aveva impugnato le intimazioni sostenendo che gli avvisi presupposti non gli attribuivano la qualità di obbligato solidale in proprio e che, comunque, l’esito favorevole dei giudizi di appello sugli avvisi aveva travolto il presupposto delle intimazioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che le intimazioni ex art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 29 D.L. n. 78/2010 avessero mera funzione informativa e non fossero autonomamente impugnabili nel merito; con il secondo deduceva, in via gradata, la violazione dell’art. 38 c.c., assumendo la responsabilità personale dei rappresentanti dell’associazione per le obbligazioni sociali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 anche quando si innesta su un avviso di accertamento esecutivo, perché individua il soggetto da sottoporre a esecuzione e circoscrive l’efficacia esecutiva del titolo nei limiti dell’esigibilità frazionata. Ha quindi riconosciuto la legittimazione del destinatario a contestare sia la propria qualità di debitore sia l’entità della pretesa, oltre ai vizi propri dell’atto. Ha inoltre osservato che la CTR aveva correttamente valorizzato anche la sopravvenuta riforma in appello degli avvisi di accertamento, da cui risultava venir meno il presupposto stesso delle intimazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché diretto contro una ratio decidendi aggiuntiva della sentenza impugnata. Ne consegue il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 29 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
L'avviso di accertamento ha natura esecutiva e, decorso il termine previsto, consente l'avvio della riscossione senza cartella; tuttavia ciò non esclude che l'intimazione di pagamento sia autonomamente impugnabile quando aggiorna e cristallizza l'efficacia esecutiva in pendenza di giudizio.
Disciplina la riscossione frazionata in pendenza di giudizio e costituisce il momento di raccordo tra l'efficacia esecutiva del titolo e il suo ridimensionamento in funzione dell'esito delle impugnazioni.
L'intimazione di pagamento è atto impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per contestare la qualità di debitore e il collegamento con l'atto presupposto, quando abbia autonoma portata lesiva.
Richiamato dalla parte ricorrente come base del pagamento provvisorio di un terzo delle imposte in pendenza di ricorso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità personale dei rappresentanti dell'associazione per le obbligazioni sociali; il motivo è però stato dichiarato inammissibile senza una rivalutazione nel merito.
art. 24 Cost.
La Corte lo richiama per affermare che negare l'impugnabilità dell'intimazione a chi è destinatario dell'atto, pur non essendo indicato come debitore nel titolo, comprimerebbe il diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando un atto di intimazione di pagamento è emesso in materia tributaria quale passaggio dell'esecuzione di un avviso di accertamento esecutivo, esso non ha mera funzione informativa, ma può avere autonoma efficacia lesiva perché individua concretamente il soggetto da eseguire e il quantum esigibile.
- L'intimazione di pagamento è impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 non solo per vizi propri, ma anche per contestare la propria qualità di debitore e il collegamento soggettivo e oggettivo con il titolo presupposto.
- Se, dopo l'emissione dell'intimazione, interviene una decisione che modifica o annulla gli avvisi presupposti, tale sopravvenienza può travolgere il fondamento dell'atto di riscossione, perché viene meno il presupposto necessario dell'esecuzione.
- Un motivo di ricorso diretto contro una ratio decidendi autonoma o aggiuntiva della sentenza impugnata è inammissibile se l'altra ratio, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, non viene censurata.
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