Cassazione Civile, Ordinanza n. 01667/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avviato su somme giacenti su un conto corrente bancario, alimentato anche da ratei pensionistici del debitore esecutato. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, subordinando l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione all'estinzione di precedenti pignoramenti. L'opponente aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile. L'erede dell'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di numerose norme processuali e sostanziali, lamentando che non si fosse tenuto conto dell'impignorabilità dei ratei pensionistici salvo il quinto, del fatto che essi erano già stati in precedenza pignorati, nonché di pretesi vizi sulla competenza e sui requisiti formali dell'appello; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per essere stato istruito dal giudice dell'esecuzione e per difetto di istruttoria anche sulla querela di falso; con il terzo ha censurato la motivazione, assumendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non rispettava i requisiti di cui all'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Il ricorso risultava infatti espositivo in modo confuso e incoerente, privo di una chiara e ordinata esposizione dei fatti di causa e dei motivi di censura, con una commistione di fatti, valutazioni, documenti e argomentazioni tale da rendere incomprensibile la vicenda e da imporre alla Corte un'attività di ricostruzione non consentita. La Corte ha richiamato la natura del giudizio di cassazione come giudizio a critica vincolata e ha ritenuto decisivo il difetto di specificità e chiarezza del ricorso. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme che si assumevano violate, senza che la Corte ne esaminasse il merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato tra le norme denunciate
richiamato ai fini delle spese e tra le norme denunciate
richiamato tra le norme denunciate
richiamato tra le norme denunciate
consente la condanna della parte ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende in caso di decisione che recepisca le ragioni di inammissibilità prospettate e di ricorso reputato infondato/inammissibile nei termini indicati dalla Corte
richiamato tra le norme denunciate
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richiamato per contestare la ritenuta inammissibilità dell'appello
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richiamato per il pignoramento presso terzi
richiamato per l'impignorabilità nei limiti di legge dei ratei pensionistici
richiamato tra le norme denunciate
richiamato per l'opposizione all'esecuzione
richiamato per l'opposizione agli atti esecutivi
richiamato a sostegno delle censure sul riparto dell'onere probatorio
art. 38 Cost.
richiamato nel primo motivo
art. 186-bis disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate
art. 164-ter disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di motivazione
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
la Corte ne fa applicazione ritenendo il ricorso inammissibile per difetto di chiara esposizione dei fatti, specificità dei motivi e indicazione degli atti e documenti rilevanti
richiamato dalla Corte come norma che, insieme all'art. 366 c.p.c., impone requisiti di contenuto-forma del ricorso
richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per la procedura camerale
richiamato per il regime dell'adunanza camerale e del deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve rispettare rigorosamente i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza del ricorso: occorre una chiara esposizione dei fatti di causa e motivi intelligibili, con puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti, senza demandare alla Corte un lavoro di ricostruzione della controversia.
- È inammissibile il ricorso che, anziché formulare censure ordinate e coerenti contro la sentenza impugnata, si presenti come una esposizione confusa e frammentaria di fatti, valutazioni, documenti e argomentazioni tali da rendere incomprensibile la vicenda processuale.
- La critica in cassazione deve essere vincolata ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. e non può risolversi in una generica elencazione di numerose norme asseritamente violate, se non accompagnata da un'effettiva e chiara illustrazione delle ragioni della violazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la decisione recepisce le ragioni di inammissibilità già prospettate in sede di proposta camerale, possono essere applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. oltre agli ordinari oneri di soccombenza e al contributo unificato aggiuntivo.
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