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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5543/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva escluso la continuazione dei reati e rideterminato la pena per detenzione e cessione di cocaina. Il ricorrente contestava l'inesistente o carente motivazione sulla pena (eccessivita'), l'eccessiva valorizzazione dei precedenti e la mancata efficacia delle attenuanti generiche, nonche' la carenza motivazionale sul diniego del beneficio sospensivo della pena (art. 163 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure aspecifiche e meramente oppositive. Ha ritenuto adeguata e non viziata la motivazione di merito sulla congruita' della pena e sul diniego del beneficio sospensivo, valorizzando la tipologia di piccolo spaccio ma con elementi di particolare gravita' (modalita' di occultamento, prenotazione telefonica, modalita' di consegna) e la capacita' a delinquere dell'imputato. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    detenzione illecita di 3,8 grammi di cocaina e cessione di un involucro della stessa sostanza a due persone, commesse il 24 giugno 2020

    Norma sostanziale applicata per contestare le condotte; la Corte di merito ha confermato la responsabilita' e quantificato la pena tenendo conto della specifica modalita' di spaccio e dell'organizzazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina del beneficio sospensivo della pena; la Corte ha motivato il diniego con prognosi negativa fondata sulla reiterazione e sull'organizzazione delle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il pagamento delle spese del procedimento per il ricorrente; applicata in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'ammissibilita' del ricorso in Cassazione rispetto ai motivi dedotti in grado precedente; il ricorso e' stato esaminato nei limiti di tale disciplina.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 (come modificato)

    Disciplina della trattazione scritta in Cassazione e dei termini per la richiesta di discussione orale; il procedimento e' stato trattato per iscritto.

  • Cost., artt. 24, 101, 111

    Principi costituzionali richiamati dal ricorrente (diritto di difesa, giusto processo); la Corte non ha ritenuto che la motivazione violasse tali principi.

  • art. 125 cod. proc. pen., art. 177 cod. proc. pen., art. 605 cod. proc. pen., art. 133 cod. pen.

    Norme richiamate nel ricorso per censurare motivazione e determinazione della pena; la Corte le ha ritenute non idonee a superare la discrezionalita' del giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche: motivi aspecifici e meramente oppositivi alla motivazione di merito sono spesso inammissibili.
  • Il giudice d'appello ha ampia discrezionalita' nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; non e' obbligato a confutare analiticamente ogni elemento difensivo purche indichi i fatti e le ragioni decisivi.
  • L'esclusione della continuazione puo' cambiare la struttura del calcolo della pena; il giudice di gravame non e' tenuto a sovrapporre la nuova struttura a quella del primo grado ma a non superare la pena complessiva consentita.
  • Elementi concreti di organizzazione dell'attivita' di spaccio (modalita' di occultamento, prenotazione, consegna) possono giustificare il mantenimento di una pena e la negazione dell'efficacia delle attenuanti generiche.
  • Il diniego del beneficio sospensivo richiede una motivazione mirata sulla prognosi di recidiva o di pericolo di reiterazione; motivazioni fondate su condotte reiterate e organizzazione sono adeguate.
  • Se il ricorso in Cassazione e' dichiarato inammissibile il ricorrente puo' essere condannato a spese processuali e a somme da versare alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorso non sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

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