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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06832/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal computo dell’indennità chilometrica spettante a un lavoratore che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato il consorzio al pagamento di differenze retributive, ritenendo applicabile l’art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010/2012 e qualificando l’indennità chilometrica come emolumento di natura retributiva, coperto dalla clausola del contratto integrativo regionale che salva i trattamenti di maggior favore. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 6, CCNL, dell’art. 7, commi 2 e 3, del CIR Calabria 2008-2011, dell’art. 2, comma 9, lett. f), CCNL, dell’art. 20 del CIR e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. Sosteneva che la voce fosse un rimborso spese e non un compenso retributivo, che quindi fosse derogabile dalla contrattazione decentrata, che l’art. 2, comma 9, lett. f), si riferisse solo alle missioni e trasferte di cui all’art. 16 CCNL e non al rimborso per mezzo proprio, e che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato un precedente giurisprudenziale riferito a un diverso contratto collettivo. Contestava inoltre che il contratto integrativo fosse precedente al CCNL e deduceva una errata ricostruzione della comune volontà delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura interpretativa del consorzio, affermando che la materia delegata alla contrattazione decentrata riguardava soltanto missioni e trasferte, mentre l’uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro era disciplinato autonomamente dall’art. 54 CCNL e non risultava devoluto al secondo livello. Ha rilevato che la clausola del comma 6 dell’art. 54, qualificando il rimborso chilometrico come mera restituzione di somme anticipate, non autorizzava da sola la deroga della disciplina nazionale da parte del contratto integrativo, in assenza di un’espressa previsione di delega. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo al precedente del 2015 e ha confermato la natura retributiva dell’indennità sulla base dell’accertamento di merito circa la corresponsione fissa e continuativa e la funzione di compensare il disagio della prestazione. Il consorzio è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 6, CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    "il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro"

    La clausola non basta, da sola, a consentire la deroga della disciplina nazionale da parte della contrattazione decentrata, se la materia non è stata espressamente devoluta al secondo livello.

  • art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    Ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza per l’uso del mezzo proprio, ma la Corte ha escluso che ciò potesse prevalere sulla disciplina del CCNL relativa ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.

  • art. 2, comma 9, lett. f), CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    "il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)"

    La delega alla contrattazione decentrata riguarda solo missioni e trasferte di cui all’art. 16 e non il rimborso per uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro.

  • art. 16 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    Regola missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire modalità diverse di rimborso per tali spese; il richiamo è stato letto come circoscritto a questo ambito.

  • art. 20 Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    Fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, che restano insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte richiama i criteri ermeneutici negoziali per l’interpretazione dei contratti collettivi.

  • art. 1363 c.c.

    Nella contrattazione collettiva assume rilievo preminente il coordinamento sistematico delle clausole, utile a ricostruire la volontà delle parti sociali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione dei contratti collettivi è parificata alla violazione di norme di diritto e impone l’interpretazione delle clausole secondo i criteri codicistici.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione il ricorso fondato su contratti collettivi richiede il deposito del testo integrale degli accordi, a pena di improcedibilità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamata solo per la trattazione camerale e il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella controversia sull’interpretazione di contratti collettivi articolati su più livelli, la ricostruzione della comune volontà delle parti non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve avvenire mediante coordinamento sistematico delle clausole, con particolare rilievo del rinvio interno tra disposizioni e della struttura complessiva del testo.
  • Il contrasto tra disciplina nazionale e disciplina territoriale non si risolve con criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative, ma verificando se la materia sia stata effettivamente devoluta alla contrattazione decentrata; in mancanza di una delega espressa, il livello integrativo non può derogare alla disciplina nazionale su quell’istituto.
  • La clausola che qualifica una voce come rimborso o mera restituzione di somme anticipate non è di per sé decisiva a escluderne la natura retributiva o a renderla liberamente derogabile, quando il sistema contrattuale ne mostri la funzione compensativa del disagio lavorativo e la corresponsione avvenga in modo fisso e continuativo.
  • Nel giudizio di cassazione, chi fonda il ricorso sull’erronea interpretazione di un contratto collettivo deve produrre il testo integrale degli accordi rilevanti, perché la Corte possa applicare correttamente i canoni ermeneutici e verificare la censura.
  • La modifica peggiorativa introdotta da un contratto collettivo di livello inferiore non incide sui trattamenti economici di maggior favore già acquisiti dai lavoratori, se il contratto applicabile contiene una clausola di salvaguardia in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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